Il decreto “Crescita”, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ha riproposto il super-ammortamento confermando l’esclusione dell’agevolazione per gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli.
Rispetto alle precedenti edizioni del super-ammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Soglia di tutto rispetto per le piccole imprese.
Come già previsto dalla Legge di Bilancio 2018, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto:
Non è dunque possibile ricorrere al super-ammortamento per i beni di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico, a determinate condizioni).
L’esclusione appena individuata non opera per i c.d. autocarri non rientranti nel perimetro normativo di cui all’art. 164.
Tutti quelli elencati nell’art. 54 del Codice della Strada e non citati nell’art. 164 del Tuir: autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d’opera.
Il Codice della strada (art. 54, comma 1, lett. d) definisce gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Gli autocarri non sono sottoposti alle limitazioni di deducibilità dei costi/detraibilità dell’IVA previsti rispettivamente dall’art. 164 del TUIR (per le imposte dirette) e dall’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA), costi che per gli autocarri possono essere “scomputati” al 100% laddove sussiste un rapporto di diretta inerenza e strumentalità tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività di impresa/professionale.
L’agevolazione del super-ammortamento consiste nell’incremento del 30% della quota deducibile fiscalmente, sia in forma di ammortamento (in caso di acquisto diretto) come pure per i canoni leasing (in caso di finanziamento).
fonte: mysolution.it