Il c.d. DL “crescita” (DL 30 aprile 2019 n. 34) ha reintrodotto l’agevolazione fiscale del super-ammortamento al 30% per il 2019, con la previsione di una limitazione di 2,5 milioni di euro per gli investimenti agevolabili.
L’art. 1 del DL 34/2019 reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per i professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.
La limitazione di 2,5 milioni di euro è per anno e per singola impresa.
Quanto agli investimenti agevolabili, la norma dispone l’esclusione dei veicoli (es. autovetture) e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, ossia i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) del citato comma 1 e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a).
L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell’art. 164 del TUIR e previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle finanze nelle risposte del 22 febbraio 2018).
(fonte: Eutekne.info)