Le istruzioni pubblicate con l’ultima versione del modello RLI 1° luglio 2014, forniscono un interessante chiarimento in relazione alla questione degli adempimenti conseguenti al subentro nel contratto di locazione.
Si ricorda che il modello RLI ha sostituito, limitatamente agli adempimenti concernenti la locazione, dal 1° aprile 2014, il modello 69, il modello SIRIA ed il modello IRIS. In particolare, il modello RLI va utilizzato per:
Nel caso di cessione del contratto di locazione (a a seguito di vendita dell’immobile locato o di successione mortis causa ), a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 17 del DPR 131/86, l’imposta di registro (dovuta, nella più parte dei casi, nella misura fissa di 67 euro, cfr. la circ. dell’Agenzia delle Entrate 9 luglio 2003 n. 36) è liquidata dalle parti e pagata entro 30 giorni, con l’obbligo, poi, di presentare all’Agenzia l’attestato di pagamento. In caso di utilizzo dei sistemi telematici, il pagamento implica la comunicazione della cessione all’Agenzia, per cui non si distinguono le due fasi sopra indicate.
Le “nuove” istruzioni al modello, aggiornate al 1° luglio 2014, precisano, nella sezione dedicata agli “Adempimenti successivi” alla registrazione che “le istruzioni previste per la cessione del contratto si applicano anche nei casi in cui s’intende comunicare un subentro verificatosi per legge (ad esempio trasferimento dell’immobile per atto tra vivi o per successione); in questo caso non è dovuta imposta. Inoltre, in sede di subentro può essere esercitata anche l’opzione per la cedolare secca”.
Da queste indicazioni si desume chiaramente che, in caso di subentro dell’acquirente dell’immobile nel contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile acquistato o di subentro dell’erede nella titolarità dell’immobile locato:
(Fonte: Eutekne.info)