L’art. 9-bis, DL n. 50/2017 ha previsto l’introduzione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale”(ISA) in luogo degli Studi di settore, ora definitivamente in pensione.
Al fine di identificare il grado di affidabilità del contribuente, il nuovo sistema degli ISA si basa su due tipologie di indicatori:
Mediante l’analisi di tali indicatori emerge la “pagella fiscale” del contribuente che, se ritenuto “affidabile” potrà avere accesso al sistema premiale, ossia a quel sistema che permette di riconoscere e graduare benefici riferiti sia alla semplificazione degli adempimenti che all’esclusione dai controlli.
Per l’anno d’imposta 2018, attraverso il DM 28 dicembre 2018 sono stati approvati ulteriori 105 indici che, aggiungendosi ai precedenti 69, confluiscono nei 175 modelli, approvati con le relative istruzioni, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:
I 175 modelli sono così suddivisi:
In apparenza il nuovo strumento pare non molto diverso, nella compilazione dei quadri, dai noti Studi di settore che ricordo hanno terminato la loro validità con l’anno fiscale 2017.
Molto diverso è, invece, l’obiettivo degli ISA rispetto agli Studi di settore: mentre questi ultimi erano sostanzialmente uno strumento di supporto all’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, gli ISA sono uno strumento di compliance ossia di “collaborazione fiscale” e quindi di prevenzione dell’evasione.
Finalità diversa dunque è quella degli ISA che mirano a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. L’eventuale emersione di un’incerta affidabilità di questi ultimi, costituisce un mero indizio di evasione che rimarrà tale se non approfondito mediante specifici controlli.
In ultimo, vengono ampliati i benefici connessi al sistema premiale: i contribuenti che, sulla base dell’applicazione degli ISA, risulteranno “fiscalmente affidabili”, oltre alla riduzione dei termini per l’accertamento e alla non applicabilità di taluni regimi presuntivi in sede di controllo, verranno altresì eliminati gli oneri per le compensazioni e le richieste di rimborsi formali.
(fonte: fiscal-focus.it)