Per usufruire della detrazione per le spese sanitarie, la preparazione della documentazione necessaria rappresenta la problematica di maggior rilievo. Vediamo quindi, per ogni tipologia di spesa, i documenti da predisporre e presentare allo studio.
Spese per medicinali
Dal 1° gennaio 2008, dopo varie proroghe, è entrata definitivamente in vigore la normativa disciplinante l’obbligo di documentare l’acquisto di medicinali mediante il c.d. scontrino fiscale “parlante”, ossia lo scontrino recante le seguenti indicazioni:
Quest’ultima si è uniformata a detto Provvedimento con la Circolare 30 luglio 2009, n. 40, nella quale è previsto che “… lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio”. Nel periodo transitorio (dal 31 luglio al 31 dicembre 2009) gli scontrini potevano essere emessi sia con la dicitura del farmaco che con il codice AIC. Dal 1° gennaio 2010 sono ammessi esclusivamente gli scontrini riportanti il codice AIC e non quelli con la denominazione in chiaro del prodotto acquistato.
La Circolare precisa quindi che nell’ipotesi in cui il cliente non abbia con sé la tessera sanitaria ai fini della detrazione sarà sufficiente che il farmacista stesso riporti sullo scontrino il codice fiscale del cliente, da quest’ultimo comunicato, anche verbalmente.
Ticket e farmaci con prescrizione medica
La detraibilità dei farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica, in passato, è stata sempre subordinata alla presentazione della fotocopia della suddetta prescrizione.
Con CM. n. 17/2005, inoltre, l’Agenzia aveva specificato che anche per attestare il pagamento del ticket sui farmaci, il contribuente era tenuto a presentare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare, corredata dallo scontrino fiscale della farmacia, riportante l’importo del ticket pagato sui medicinali indicati dalla ricetta.
Diversamente con Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta, in quanto la natura e la qualità del prodotto acquistato, si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” nonché dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), riportate sullo scontrino parlante.
Medicinali omeopatici
Per i medicinali omeopatici non è ancora stata attivata la procedura per l’attribuzione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
La Circolare 23 aprile 2010, n. 21 (punto 4.7) ha chiarito che, nonostante il codice AIC non sia ancora disponibile per i prodotti omeopatici è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile sempre mediante lettura ottica. Pertanto, per beneficiare della detrazione, sul documento fiscale dovrà essere riportata la qualità del medicinale omeopatico, con tale numero identificativo.
Prodotti galenici
Con la Risoluzione 12 agosto 2009, n. 218, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le spese sostenute per medicinali “galenici” (medicinale non tradizionale, preparato dal farmacista) devono essere certificate con uno scontrino fiscale parlante.
In caso di difficoltà nel rilascio di detto scontrino il farmacista può redigere una fattura in cui venga indicata la dicitura “farmaco” per la natura del prodotto e, per la qualità dello stesso, la dicitura “preparazione galenica”, oltre al numero di confezioni e al codice fiscale del destinatario del farmaco.
Prestazioni mediche e certificati
Le prestazioni mediche (sia rese da un medico generico che da uno specialista) ed i certificati medici rilasciati per usi vari (sportivo, per ottenere/rinnovare la patente di guida, per rimborsi assicurativi, etc.) sono documentati dalla ricevuta fiscale o dalla fattura rilasciata dal medico.
Se la prestazione è stata effettuata nell’ambito del servizio sanitario nazionale, la spesa è documentata dalla ricevuta relativa al ticket.
Analisi, esami, terapie
Le spese sostenute per analisi, esami, terapie, sono generalmente documentate dalla ricevuta rilasciata dalla struttura sanitaria ovvero dall’ospedale presso il quale è stata eseguita la prestazione.
Se la prestazione è stata effettuata nell’ambito del servizio sanitario nazionale, la spesa è documentata dalla ricevuta relativa al ticket.
Spese di assistenza specifica e prestazioni sanitarie riabilitative
La documentazione richiesta per la detraibilità delle spese di assistenza specifica, che la Circolare n. 207/2000 individuava nelle prestazioni rese da:
consisteva nella fattura/ricevuta fiscale dell’operatore (ovvero ticket, nel caso di prestazione eseguita nell’ambito del servizio sanitario nazionale); non era fatta menzione della necessità di prescrizione medica.
Tuttavia, era stato poi affermato che risultava necessaria la prescrizione medica per fruire della detrazione relativamente a prestazioni rese da:
Con Circolare 23 aprile 2010, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per prestazioni sanitarie riabilitative di cui all’articolo 3, D.M. 29 marzo 2001 (infermieri, logopedisti, etc,) “e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria” devono essere attestate dalla ricevuta/fattura rilasciata dall’operatore, corredata da una prescrizione medica.
Pertanto, prudenzialmente, si ritiene che le spese sostenute per assistenza specifica e prestazioni sanitarie riabilitative debbano essere sempre certificate con fattura/ricevuta fiscale, corredata dalla prescrizione medica.
Cure termali, prestazioni rese da dietisti fisioterapisti chiropratici
La prestazione deve essere attestata dalla fattura/ricevuta della struttura/professionista che ha eseguito la prestazione, corredata dalla prescrizione medica.
Protesi sanitarie
Per attestare l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, il contribuente deve essere in possesso della fattura/ricevuta attestante la spesa, nonché della prescrizione medica, salvo che si tratti di attività svolte in base alla specifica disciplina da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, optometristi per gli occhiali da vista e le lenti a contatto).
Se il documento di spesa non è rilasciato direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, lo stesso è tenuto ad attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può autocertificare la necessità e la causa per la quale è stato necessario l’acquisto/affitto della protesi per sé stesso o per i familiari a carico.
Protesi detraibili:
Non sono detraibili le spese sostenute per l’impiego di materiali preziosi nella montatura degli occhiali da vista.
Sono detraibili le spese sostenute per l’utilizzo di metalli preziosi negli apparecchi di protesi dentaria.
Attrezzature sanitarie
Per fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute per acquisto o affitto di attrezzature sanitarie, è sufficiente la ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato.
Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l’affitto e l’acquisto delle seguenti attrezzature sanitarie:
Pannoloni per incontinenti: sono detraibili a prescindere dall’ esercizio commerciale presso cui sono acquistati. È necessaria la prescrizione medica o una dichiarazione sostitutiva del contribuente che attesti la necessità della spesa.