Capita di frequente, soprattutto ai professionisti, di addebitare in fattura, oltre ai compensi per le prestazioni eseguite, le spese anticipate “in nome e per conto dei clienti”; si tratta di importi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72.
E’ diffusa la convinzione che se l’importo addebitato escluso da Iva risulta superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di
bollo nella misura di 2,00 euro, ma l’interpretazione non è corretta.
Il riferimento a questa prassi errata è alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 3/7/2011, la quale, rispondendo ad una specifica situazione, indicava che “non si applica l’esenzione dall’imposta di bollo (ex art. 6 Tabella allegata al DPR 642/72) nel caso in cui in fattura siano presenti corrispettivi esenti o fuori campo Iva”.
E’ subito evidente che le spese anticipate non possono mai essere considerate corrispettivi ai fini Iva; il corrispettivo è dunque il compenso professionale.
Si applicherà dunque il bollo nelle ipotesi in cui al corrispettivo non si applica l’Iva; ad esempio, si consideri il caso in cui un professionista effettui un’attività di consulenza nei confronti di una società non stabilita nel territorio dello Stato. La prestazione è fuori campo Iva per carenza di territorialità ai sensi dell’art. 7 – ter del D.P.R. n. 633/1972. La somma addebitata ha natura di corrispettivo (si tratta del compenso). Conseguentemente, l’esclusione dall’Iva del compenso professionale determina l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo.
Nel caso in cui il contribuente fosse tenuto ad assolvere l’imposta di bollo (per i corrispettivi esenti o esclusi da Iva), l’importo dovuto sarà pari a 2,00 euro, solo con importi addebitati in fattura superiori a 77,47 euro.
Nel caso di fattura analogica (ossia cartacea o PDF) il bollo di assolve con la marca acquistata in tabaccheria-
Nel caso di fattura elettronica, il bollo dovrà essere indicato all’interno del file XML (fattura elettronica) valorizzando il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta.
Il tributo deve essere assolto esclusivamente con le modalità indicate dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 tenendo conto delle modifiche apportate dal DM del 28 dicembre 2018. In base alle ultime novità il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Risulta così superata la precedente periodicità di versamento annuale.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, già al termine del primo trimestre dell’anno 2019, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, un apposito servizio. Ciò al fine di verificare l’ammontare complessivo del tributo da versare sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate per il tramite del Sistema di Interscambio.
(fonte: fiscalfocus.it)