Le società – ossia, tutti gli imprenditori diversi dall’imprenditore individuale – saranno tenute a:
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi “senza indugio” per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
È quanto prevede il nuovo art. 2086, comma 2, nella versione proposta dall’art. 374 del Codice delle crisi d’impresa, approvato nei giorni scorsi in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (in attuazione della legge-delega L. 19 ottobre 2017, n. 155).
La stessa legge-delega prevede l’obbligo di dotare la struttura dell’S.r.l. di un organo di controllo (es. revisore), se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ne ha specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo;
- (obbligatoriamente) ove per due esercizi consecutivi supera anche uno dei nuovi limiti (e non più due come nella formulazione pre-riforma dell’art. 2477) ossia:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2.000.000 di euro (e non più 4.400.000 euro come nella formulazione attuale);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2.000.0000 di euro (e non più 8.800.000 euro come nella formulazione attuale);
- ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50 unità come nella formulazione attuale).
(fonte: mysolution.it)