Dal 1° giugno 2013 le imprese dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle procedure standardizzate in materia di sicurezza del lavoro (anche se hanno un solo apprendista).
Entro il 31 maggio 2013 le microimprese che occupano fino a 10 dipendenti hanno la possibilità di procedere all’autocertificazione della valutazione dei rischi. Pertanto, dal 1° giugno 2013 scatterà l’obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate.
Nessun obbligo è previsto invece per le aziende che occupano da 11 a 50 lavoratori, in quanto per questi ultimi si parla di “facoltà”.
L’operazione va effettuata da tutti i datori di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), nonché, nei casi di sorveglianza sanitaria, con la collaborazione del medico competente.
In particolare:
Quanto alle tempistiche per l’effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro ha 90 giorni di tempo dalla data d’inizio attività per redigere il DVR.
Una volta terminata la fase di valutazione dei rischi, dovrà essere redatto uno specifico documento (DVR) che può essere tenuto su supporto informatico, purché sia munito di data certa.
Si tratta dell’atto conclusivo del procedimento di analisi dei rischi disciplinato dall’art. 28 del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Deve indicare anche le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. La valutazione è obbligatoria, ne è sempre responsabile il datore di lavoro, che non può delegare l’adempimento.
L’obbligo di redazione del DVR è diretta ai datori di lavoro fino a 10 lavoratori. La procedura standardizzata è dunque prevista esplicitamente per tali imprese. Per quelle che impiegano, invece da 11 a 50 dipendenti, in alternativa alla procedura ordinaria, è concessa la facoltà di utilizzare la valutazione dei rischi sulla base di queste procedure standardizzate.
Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è reperibile una guida ed un facsimile per predisporre il DVR in base alle c.d. procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20130515_valutazionerischi.htm
Con riferimento all’aspetto sanzionatorio, le violazioni collegate alla valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro concretizzano sempre reato e sono punite nella misura massima.
In particolare, il sistema sanzionatorio prevede l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.