Premessa – Il Ministero del Lavoro, nella nota protocollo n. 14877/2011 dettando le prime indicazioni in merito alle implicazioni dei regolamenti n. 1907/2006 (Reach), n. 1272/2008 (Clp) e n. 453/2010 sulla protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Titolo IX del D.lgs. n. 81/2008, il T.U. Sicurezza), ha precisato che il datore di lavoro ha il compito di mettere in atto ogni azione finalizzata a garantire il trasferimento delle informazioni previste dall’applicazione dei regolamenti utili alla prevenzione.
Agente chimico – Il Ministero spiega, prima di tutto, che la definizione di agente chimico fornita dal T.u. sicurezza è notevolmente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica.
Attori responsabili della sicurezza – Relativamente agli attori responsabili della sicurezza, il Ministero riporta quelli definiti dai i due Regolamenti, REACH e CLP:
– fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità;
– importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;
– utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;
– distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
– fornitore: ogni fabbricante, produttore, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo.
Il datore di lavoro può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l’importatore, il distributore o l’utilizzatore a valle.
Il “responsabile dell’immissione sul mercato” invece, richiamato dall’art. 223 commi 1 lettera b) e 4, nonché dall’art. 227, comma 4, corrisponde alla definizione di “fornitore“. Egli è comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, o nell’etichettatura o nell’imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l’importatore o il distributore.
Mansioni del datore di lavoro – Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall’applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.
Impatto dei regolamenti REACH e CLP – Infine, il ministero precisa che i regolamenti Reach e Clp sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla «valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni». Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire le informazioni di pericolosità, secondo il ministero, resta la scheda dati di sicurezza (Sds). Un ulteriore strumento di ausilio, per fornire le informazioni ai lavoratori, è invece rappresentato dall’etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).
Elementi comunitari analizzati dal Ministero – Da quanto esposto nel merito dei soggetti coinvolti e delle novità introdotte dai Regolamenti REACH e CLP, risulta che gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell’applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono:
Tra gli elementi e obblighi sopra indicati, maggiore attenzione è rivolta al nuovo sistema di etichettatura, e all’aggiornamento della formazione e dell’informazione da parte del Datore di Lavoro.
Nuovo sistema di etichettatura – Le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo. Nel Regolamento CLP (Allegato I 1.2. ed Allegato V) sono previsti nove pittogrammi a forma di losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. Il simbolo della croce di Sant’Andrea, che scompare, è in qualche caso sostituito da un punto esclamativo (il quale indica effetti lievi per la salute), mentre il pittogramma con la persona danneggiata (gravi effetti per la salute), che caratterizza gli agenti chimici sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici per particolari organi bersaglio (per esposizione singola e ripetuta), sostituisce i tradizionali pittogrammi raffiguranti il teschio o la croce di Sant’Andrea.
Aggiornamento della formazione e dell’informazione – La necessità, da parte del Datore di Lavoro, di aggiornare la formazione e l’informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare. Si auspica, inoltre, l’opportunità di promuovere una campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (Datori di Lavoro, RSPP, medici competenti, consulenti età).
(fonte: Fiscal Focus)