Mi permetto riportare questo articolo su un tema civile, piuttosto insolito per questo canale informativo: il Servizio Civile Univesale.
Il servizio militare di leva, previsto dall’art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana, è stato reso “inattivo” dal 1º gennaio 2005, con una legge ordinaria (Legge 23 agosto 2004, n. 226) di rango inferiore dunque alla Costituzione.
Il 18 aprile scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 40/2017 che reca: “istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della L. 106/2016”.
È il primo dei decreti applicativi della legge delega di riforma del terzo settore che trova la sua piena operatività.
Il provvedimento istituisce il servizio civile universale preposto “alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica” attraverso un meccanismo di programmazione triennale tramite il quale giovani tra i 18 e i 28 anni sono ammessi al servizio civile tramite bando.
L’efficacia del provvedimento si potrà misurare sulla base dei finanziamenti che annualmente saranno assegnati al Fondo Nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 24 del decreto in esame.
La durata del servizio è da ricomprendersi tra gli 8 mesi e l’anno (con possibilità di svolgimento anche all’estero). Gli assegni sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
I periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato. L’assistenza sanitaria è fornita dal servizio sanitario nazionale.
Viene infine previsto dal legislatore l’intendimento di riconoscere e valorizzare le: “competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo”; è prevista la formazione obbligatoria per gli operatori, che si articola in una formazione generale e una specifica in base alla tipologia di intervento.
Le Università degli studi, infatti, ai fini del conseguimento di titoli di studio potranno riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
L’articolo 3 del decreto elenca i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale:
I programmi di intervento che possono coinvolgere uno o più dei settori sopra indicati sono presentati da soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico.
Fra i soggetti che possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale sono espressamente elencati gli enti del terzo settore che iscritti nell’apposito albo e dotati dei requisiti elencati dall’articolo 11 del decreto.
Le attività e gli ambiti operativi di intervento dei volontari sono definiti da un contratto stipulato tra l’operatore selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio.
L’orario di servizio prevede un impegno settimanale complessivo di 25 ore, oppure un monte ore annuo per i 12 mesi pari a 1145 ore e per 8 mesi corrispondente a 765 ore.
Al termine del servizio agli operatori è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio l’attestato di svolgimento del servizio civile universale. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche.
(fonte: ecnews.it)