Gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico e gli esercizi ricettivi sono esclusi dall’obbligo di denuncia di attivazione e della relativa licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, prima prevista per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa: lo prevede l’art. 1, comma 178, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise).
Al riguardo, con la Nota 9 ottobre 2017, n. 113015 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che nel concetto di “vendita al minuto di prodotti alcolici” sono comprese quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, incluse la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, a prescindere dalle classificazioni e dai requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.
Sulla base di tale criterio è stato affermato che non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini; ne deriva che non sono soggetti alla denuncia di cui al menzionato art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/1995 i seguenti esercizi:
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(fonte: mysolution.it)