È stato approvata definitivamente la legge di conversione del D.L. 4/2014 (ex D.L. voluntary disclosure) che contiene un emendamento che reintroduce la soglia dei 10.000,00 euro per la compilazione del quadro RW. Prima di questa modifica, la norma su immobili e attività finanziarie detenuti all’estero escludeva dall’obbligo di indicazione in dichiarazione soltanto le attività finanziarie affidate in gestione a intermediari residenti e i contratti conclusi mediante gli stessi, nel caso in cui i relativi redditi erano già stati sottoposti a ritenuta o a imposta sostitutiva.
In base all’integrazione operata nell’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990 “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro”.
La nuova previsione normativa, introduce una soglia di 10.000, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW, per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dal Paese nel quale sono detenuti. Di conseguenza,per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri sarebbe necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite.
Il limite dei 10.000 euro andrà verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta. Di conseguenza, la verifica della soglia dei 10.000 euro non dovrà avvenire rispetto al valore del c/c bancario o del deposito alla fine del periodo d’imposta, bensì tenendo conto di versamenti e prelevamenti effettuati durante il periodo d’imposta.
Peraltro, come noto, nell’RW di quest’anno sono confluite anche l’IVIE e l’IVAFE. Per quest’ultima vige l’esonero da tassazione nel caso di conti correnti e libretti di risparmio la cui giacenza media annuale (e non il valore massimo) non abbia superato i 5.000 euro, avendo riguardo alla giacenza media complessiva di tutti i conti e libretti intrattenuti presso il medesimo intermediario. Oltre tale soglia, per conti correnti e libretti di risparmio si applical’imposta in misura fissa pari a 34,20 euro. Negli altri casi, in cui rientrano anche i conti deposito che ai fini dall’esonero dal monitoraggio fiscale sono invece assimilati ai conti correnti, l’IVAFE è dovuta nella misura dello 0,15% (0,2% dal periodo di imposta 2014) del valore rilevato al termine del periodo di imposta (o, nel caso di dismissione in corso d’anno, del valore rilevato al termine del periodo di detenzione). L’imposta non deve essere versata se di importo inferiore a 12 euro considerando tutte le attività finanziarie detenute.
Pare evidente, in sostanza, come vi sia un doppio binario monitoraggio fiscale/IVAFE che di certo non semplifica gli adempimenti dei contribuenti.
(Fonte: Fiscal Focus)