La regola generale sull’emissione dei documenti fiscali prevede l’obbligo della certificazione del corrispettivo mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale per le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
In ogni caso, però, è prevista l’equiparazione dell’emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta fiscale e viceversa.
Difatti, per qualsiasi operazione soggetta all’obbligo di certificazione e indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, il contribuente ha la possibilità di emettere alternativamente la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (art. 3, c. 147, lett. f), L. 549/95, art. 1 DPR 696/96, in vigore dal 21.02.1997).
La scelta tra la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale è totalmente libera e non è subordinata all’espletamento di specifiche formalità. Inoltre non è soggetta a limitazioni relative al numero e al tipo delle operazioni svolte e alle modalità di esercizio dell’attività stessa (Circ. Min. 4 aprile 1997 n. 97/E).
In altri termini, un contribuente, non obbligato all’emissione della fattura se non su richiesta del cliente, per documentare i corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività, può indifferentemente avvalersi sia della ricevuta fiscale sia dello scontrino ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell’altro documento per le ulteriori operazioni.
Nella specie, poi, tanto la ricevuta quanto lo scontrino devono essere rilasciati al soggetto che fisicamente effettua l’acquisto del bene o utilizza il servizio prestato.
Per quanto riguarda i termini di emissione, la ricevuta fiscale deve generalmente essere emessa in duplice esemplare al momento della consegna del bene ovvero al momento dell’ultimazione della prestazione e non è possibile la trasmissione in via elettronica tramite sistemi informatici (Circ. Min. 17 maggio 2000 n. 98/E). Tuttavia, nel caso di pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione, la ricevuta fiscale deve essere emessa al momento del pagamento, ferma restando la necessità di emettere altra ricevuta fiscale al momento di ultimazione della prestazione o consegna del bene (art. 1 DM 30 marzo 1992).
Per quanto riguarda, invece, lo scontrino fiscale (art. 1 DM 23 marzo 1983), questo deve essere emesso:
L’indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell’esatta natura del prodotto acquistato è facoltativa.
Un’ulteriore conseguenza dell’equiparazione totale fra i vari documenti fiscali è costituita dalla possibilità di non tenere il registro di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa (previsto dal DM 23.03.1983), sempreché il contribuente sia in grado di emettere in alternativa ricevute fiscali.
L’obbligo di certificazione dei corrispettivi, di cui all’art. 22 DPR 633/72, riguarda i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non a richiesta del cliente).
Più nel dettaglio, si tratta dei soggetti che svolgono delle attività di commercio al minuto e assimilate, tra cui, per effetto dell’abrogazione avvenuta con il D.L. n. 138/2011 della lett. rr) dell’art. 2 del DPR 696/96, rientrano quelle degli stabilimenti balneari, esercenti l’attività di noleggio di beni mobili, per le quali, per l’appunto, a norma dell‘art. 22, c. 1, n. 4, del DPR n. 633, non sussiste l’obbligo della emissione della fattura, indipendentemente dal fatto che all’emissione della fattura si possa essere tenuti a seguito di richiesta dell’altra parte contraente.
In definitiva, dunque, se il contribuente dimostra di aver emesso la ricevuta fiscale piuttosto che lo scontrino a fronte del pagamento o dell’ultimazione della prestazione, gli organi verificatori non devono contestare nulla.
Al tempo stesso, se non è stato pagato nulla e la prestazione non è stata ultimata, nessuna ricevuta o scontrino deve essere emessa.
L’emissione del c.d. “scontrino manuale” è consentita solo per operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche in forma itinerante, a condizione che i prodotti commercializzati non appartengano a più di tre tabelle merceologiche (riferimento certamente obsoleto) e che nell’anno precedente tali soggetti non abbiano superato 4.000 operazioni.
(Fonte: Fiscal Focus)