Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 31 gennaio 2012, cambiano le caratteristiche tecniche della carta da usare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali.
Omologazione – Si attua così un’omologazione della carta termosensibile, introducendo, con il provvedimento a firma del direttore delle Entrate, alcune norme procedurali da seguire per questa omologazione, tenuto in considerazione il parere espresso dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.
Caratteristiche – Nuove caratteristiche fisico-meccaniche e nuove caratteristiche della patina termosensibile della carta, insieme all’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’uso, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono in maniera agevole l’identificazione.
Validità – Si stabilisce anche che la carta termica ha un periodo di validità, dalla data di certificazione di conformità, fissato in 5 anni. Inoltre, l’allegato E deve essere aggiornato almeno ogni 3 mesi.
Conservazione – Nel provvedimento sono introdotte anche le norme in merito alla conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.
Entrata in vigore – Le nuove norme entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia ( pubblicazione avvenuta il 31 gennaio 2012).
Vecchie certificazioni – Però si prevede una particolarità: si potranno usare le “vecchie” certificazioni di conformità fino a quando non saranno esaurite, come si dice in gergo “fino ad esaurimento scorte” e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.
(Fonte: Fiscal Focus)