Dal 30 giugno 2019, con l’approvazione del Decreto Crescita (DL 34/2019), qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici è da considerare correttamente tenuto, anche se entro 3 mesi dall’invio del Modello Redditi non è stato stampato o archiviato digitalmente, purché sia possibile procedere alla stampa aggiornata dello stesso in sede di verifica, accesso o ispezione da parte degli organi di controllo e in loro presenza.Il decreto ha infatti modificato l’articolo 7, comma 4-quater del DL n.357/1994, estendendo a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici la possibilità di procedere alla stampa cartacea del loro contenuto soltanto all’atto del controllo e a seguito di specifica richiesta, in tal senso, da parte dell’organo procedente.
Prima dell’entrata in vigore del decreto crescita, ovvero prima del 30 giugno 2019, tale normativa era applicabile – dal 6 dicembre 2017 – solo per i registri Iva acquisti e vendite e – dal 19 dicembre 2018 – per il registro corrispettivi. Il Decreto Crescita ha invece esteso la deroga relativa ai registri anche al libro giornale e ad altri registri contabili come il libro inventari, i mastrini, le scritture ausiliare di magazzino e il registro dei beni ammortizzabili (ma solo se è tenuto con sistemi elettronici).
È bene precisare che la novità introdotta dal DL 34/2019 (già in vigore per i registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi) è da considerarsi valida per tutti i registri contabili del 2018 la cui stampa/archiviazione sarebbe prevista per febbraio 2020, ovvero a tre mesi dall’invio del Modello Redditi.
Nessuna novità è stata introdotta invece per quanto riguarda la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, la conservazione opzionale delle dichiarazioni e di altri documenti fiscali.
Anche l’imposta da bollo sul libro giornale e sul libro degli inventari resta dovuta: dunque, anche senza stampa o in caso di conservazione sostitutiva l’imposta di bollo dovrà essere assolta.
Infine, si ricorda che i registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, così è stabilito dal codice civile all’art. 2220 rubricato – appunto – conservazione delle scritture contabili.
(fonte: fiscal-focus.it)