I nuovi termini riguardano:
Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del 1.1.2013.
L’imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote:
La rivalutazione richiede la redazione di una perizia giurata di stima (da effettuare entro il 30.06.2013) che può essere predisposta dai seguenti soggetti, differenziati a seconda del bene da rivalutare.
La rivalutazione consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto e conseguente di ridurre la plusvalenza imponibile che può derivare da un’eventuale cessione del terreno o della partecipazione.
Infatti quando un contribuente rivende a terzi un terreno di sua proprietà oppure partecipazioni azionarie, la differenza fra il corrispettivo incassato e il costo sostenuto a suo tempo (aumentato delle spese intervenute nel frattempo che ne avessero incrementato il valore) costituisce una plusvalenza, o una minusvalenza, se il valore è negativo.
L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente:
ovvero
Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:
(Fonte: Fiscal Focus)