Tra le novità introdotte in sede di conversione del DL 193/2016 si segnala la modifica al criterio di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto in relazione ai redditi tassati per competenza con specifico riferimento alle ritenute su provvigioni.
Nello specifico, la nuova lett. c) dell’art. 22 comma 1 del TUIR dispone che, per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
La modifica introduce ora, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
L’impostazione ora sancita in via normativa era stata ammessa, in via interpretativa, dalla C.M. 10 giugno 1983 n. 24/8/845, ad avviso della quale “le ritenute relative alle provvigioni predette, ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono state pagate”.
(fonte: eutekne.info)