Può capitare che la causale del bonifico del pagamento riporti i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici anziché quelli per le ristrutturazioni edilizie (o viceversa); la detrazione può comunque essere riconosciuta a condizione che la banca abbia applicato la ritenuta d’acconto del 4%.
Bonifico – Per fruire della detrazione per ristrutturazione è necessario che i pagamenti delle spese sostenute vengano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Risoluzione 55/E/2012 – Con la risoluzione n. 55/E del 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (così come modificato dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011), nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento.
Causale invertita – In presenza di tutti gli altri requisiti si potrebbe presentare il caso dove il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia riportato erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella prevista per le ristrutturazioni edilizie, ma la banca ha regolarmente applicato la ritenuta del 4%.
Ritenuta – In tale ipotesi dove l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è dovuto a un mero errore materiale e non ha pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.
(Fonte: Fiscal Focus)