Il capitolo del Decreto sviluppo più importante a livello fiscale riguarda la modifica della detrazione per ristrutturazioni edilizie (36%) e del risparmio energetico (55%).
Con una norma di poche righe vengono modificate le regole dettate dal D.L. 201/2012 (il “Salva Italia”) non solo per quanto riguarda le aliquote, che passano dal 36% al 50 per cento, ma anche per le diverse date di entrata in vigore dell’agevolazione, legata a un periodo ristretto e complicate dall’intreccio delle due diverse disposizioni agevolative, quelle edilizie e quelle per il risparmio energetico.
Il quadro, a grandi linee, è questo:
Le spese per il 36% diventano detraibili al 50% e il tetto di spesa passa da 48mila a 96mila euro.
Le spese per il risparmio energetico prima detraibili al 36% ora sono detraibili al 50% con tetto di spesa di 96mila euro e vengono sempre qualificate come interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
È invece possibile continuare a ottenere il 55% della detrazione per le spese pagate per opere e impianti mirati al risparmio energetico in base alla normativa oggi vigente relativamente alla detrazione del 55% stessa, cioè con i limiti obbligatori del raggiungimento del risparmio del 20% rispetto ai valori di cui all’allegato C, numero 1, tabella 1 di cui al D.Lgs. 192/2005, con i tetti di spesa legati ai vari limiti di detrazione che sono quelli illustrati nella tabella esposta di seguito, ma che rappresentano il 55% della spesa stessa.
INTERVENTI |
VALORE MASSIMO DELLA SPESA |
VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE |
Riqualificazione energetica “globale”(art.1, comma 344, della Legge 296/2006) | 181.181 euro | 100.000 euro |
Interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati(art.1, comma 345, della Legge 296/2006) | 109.090 euro | 60.000 euro |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università(art.1, comma 346, della Legge 296/2006) | 109.090 euro | 60.000 euro |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione(art.1, comma 347, della Legge 296/2006) | 54.545 euro | 30.000 euro |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione(art. 1, comma 347, della Legge 296/2006 e art. 1, comma 286, Legge 244/2007) | 54.545 euro | 30.000 euro |
Restano in vigore le norme già vigenti dall’entrata in vigore del D.L. Sviluppo, quindi le spese continuano a essere detraibili al 50% nel limite di spesa di 96mila euro.
Per le spese pagate da questa data, per interventi ex 36%, cioè “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”, con limiti quindi meno precisi e stringenti, il limite è di 96mila euro e la detrazione massima è del 50%, cioè 48mila euro. Le opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Per le spese pagate a partire da questa data per opere e impianti mirati al risparmio energetico in base alla normativa oggi vigente relativamente alla detrazione del 55%, cioè con i limiti obbligatori del raggiungimento del risparmio del 20% rispetto ai valori di cui all’allegato C, numero 1, tabella 1 di cui al D.Lgs. 192/2005, cambia il tetto di spesa mentre i vari limiti di detrazione restano uguali e rappresentano il 50% della spesa stessa (si veda tabella esposta di seguito).
INTERVENTI |
VALORE MASSIMO DELLA SPESA |
VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE |
Riqualificazione energetica “globale”(art.1, comma 344, della Legge 296/2006) | 200.000 euro | 100.000 euro |
Interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati(art.1, comma 345, della Legge 296/2006) | 120.000 euro | 60.000 euro |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università(art.1, comma 346, della Legge 296/2006) | 120.000 euro | 60.000 euro |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione(art.1, comma 347, della Legge 296/2006) | 60.000 euro | 30.000 euro |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione(art.1, comma 347, della Legge 296/2006 e art. 1, comma 286, Legge 244/2007) | 60.000 euro | 30.000 euro |
Ritornano in vigore le regole vigenti sino all’entrata in vigore del D.L. Sviluppo, cioè il tetto di spesa a 48mila euro e la detraibilità al 36% delle spese sostenute.
Ritornano in vigore le vecchie regole quindi ci sarà la detrazione del 36% delle sole spese sostenute “per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Scompare invece per sempre le detrazione del 55% e i limiti agli interventi a essa legati.
(Fonte: Fiscal Focus)