Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di riscossione dei crediti contributivi INPS previsto dall’art. 30 del DL 78/2010 (c.d. “manovra correttiva”) e basato, in luogo dell’iscrizione a ruolo, sulla notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Lo ha ricordato l’Istituto previdenziale con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, provvedendo, altresì, a fornire indicazioni in ordine all’applicazione del citato art. 30.
Essa determina il superamento dell’attuale modalità di gestione del credito, con effetto dal 1° gennaio 2011 (con esclusione, quindi, dei crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2010), sotto due ordini di profili:
Infine – va evidenziato – l’avviso deve contenere l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione, entro 60 giorni dalla sua notifica.
In assenza di pagamento (è peraltro fatta salva la possibilità di richiedere ed ottenere, ove ne ricorrano le condizioni, la rateizzazione dell’importo dovuto da parte dell’Agente della Riscossione), a partire dallo scadere del predetto termine di 60 giorni, l’Agente potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Tuttavia, con riferimento alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte, alla scadenza, l’INPS continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario. La formazione e la notifica dell’avviso (si parla di avviso di addebito da omissione contributiva) avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario.
Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione o inseriti in un piano di rientro o rateizzazione.