Con la Circolare 14/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) applicabile ai contratti aventi a oggetto manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Anzitutto viene chiarito che in presenza di una ricostruzione di un fabbricato vengono erogate più prestazioni, solo alcune da assoggettare a reverse charge.
REGOLA
Le singole prestazioni soggette a Reverse charge (ai sensi della lettera a-ter del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972) dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile.
ECCEZIONE
Per la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.
Dunque, nel caso della costruzione di un edificio il prestatore ha la facoltà di procedere alla fatturazione con IVA ordinaria, senza doversi preoccupare di individuare le singole prestazioni da assoggettare a reverse charge; anche se questa è una mera facoltà.
A livello normativo, nella lettera a) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).
Pertanto, la lettera a-ter) prevale sulla lettera a).
Dunque, nel caso vengano rese prestazioni di completamento relative ad edifici da parte di subappaltatori ad imprese del comparto dell’edilizia non troverà applicazione il reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a), ma il reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a – ter).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile anche alcune prestazioni ricomprese nella nozione di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR 380/2001.