La Legge di stabilità 2015, introducendo la nuova lettera a-ter), al co. 6, dell’art. 17, del DPR 633/72, ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile. In sintesi, la norma ha esteso l’obbligo di inversione contabile anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il regime previsto dal nuovo art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72 – che è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 27.3.2015 n. 14) – si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall’01.01.2015 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015): tuttavia, tenuto conto del fatto che la novellata disciplina poteva presentare profili di incertezza, l’Agenzia delle Entrate, nel contesto della richiamata circolare, ha previsto una clausola di salvaguardia secondo cui “eventuali comportamenti difformi adottate dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, (avvenuta in data 27.03.2015) non saranno sanzionati, sulla base dei principi dello Statuto del contribuente”.
Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 27.03.2015 n. 14), la “nuova” fattispecie di “reverse charge” nel settore edile si affianca (e non si sostituisce) al regime del “reverse charge” di cui all’art. 17, co. 6, lett. a), del DPR 633/72, che risulta applicabile alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore“. Infatti, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, introdotto dalla legge di stabilità 2015:
In particolare, il sistema dell’inversione contabile previsto nel contesto del novellato art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72 si applica a prescindere:
Questo è quanto si evince nel contesto della relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015, in cui si afferma testualmente che “il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B (= fra soggetti Iva), anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali“. Per tutte le altre prestazioni (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento), il meccanismo dell’inversione contabile potrà continuare a trovare applicazione solo in presenza di un contratto di subappalto e relativamente alle attività identificate dalla sezione F della codifica ATECO 2007.
Per chiarire meglio i concetti appena esposti, l’Agenzia delle Entrate (circolare 27.03.2015 n. 14) ha precisato che, rientra a pieno titolo nella nuova disciplina del “reverse charge” nel comparto edile:
(Fonte: ecnews.it)