Il D.L. n. 25/2017 ha riscritto la solidarietà contributiva e retributiva tra committente e appaltatore negli appalti.
L’art. 50 del D.L. n. 69/2013 aveva già previsto delle modifiche alla disciplina della responsabilità solidale nei contratti di appalto.
A decorrere dall’entrata in vigore di tale decreto, vale a dire per i pagamenti effettuati dal 22 giugno 2013, era stata abrogata la responsabilità passiva IVA nei contratti di appalto.
Da tale data, rimaneva, però, ancora in vigore la solidarietà passiva nei contratti di appalto con riferimento alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché le sanzioni amministrative in capo al committente dell’appalto nel caso di omessi versamenti, non certificati, attinenti alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Il Decreto semplificazioni ( art. 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), con effetto 13 dicembre 2014, ha eliminato anche tali ultime disposizioni: è stata definitivamente chiusa la questione in merito alla solidarietà passiva “fiscale” tra appaltatore/subappaltatore e committente.
Il venir meno ti tale responsabilità fiscale negli appalti comporta di fatto l’estensione della responsabilità di soci e amministratori.
Infine, anche alla luce delle novità apportate dal D.L. n. 25/2017, rimane tuttora in vigore la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatore: il committente, nei limiti di due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, con riferimento:
che risultano dovuti con riferimento al periodo di esecuzione del contratto.
Alla luce di tale responsabilità i committenti nonché gli appaltatori dovranno continuare a richiedere ai propri appaltatori ovvero subappaltatori il DURC; tutto ciò allo scopo di procedere alla verifica dei corretti versamenti contributivi nonché retributivi, evitando in tal modo di rispondere solidalmente in caso di omessi versamenti.
(fonte: mysolution.it)