In base alla Legge 17 agosto 2005, n. 174, per esercitare l’attività di acconciatore è necessario possedere i seguenti requisiti professionali.
Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, alternativamente:
In base a quanto deliberato dalla Commissione Regionale per l’Artigianato (delibera n. 385 del 02/10/2008), al momento, in attesa dell’individuazione delle modalità di effettuazione dell’esame teorico-pratico, è sufficiente il solo possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2.
A decorrere dall’ 01/12/2011, data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, “Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo””; la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa, non è più sufficiente per svolgere l’attività di acconciatore.
Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l’a.s. 2008/2009.
L’attività di acconciatore può essere svolta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche).
Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell’obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media.
Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di “operatore del benessere: acconciatore” (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l’attività di acconciatore).
Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di “Tecnico dell’acconciatura” non è valido per l’esercizio della professione).
I percorsi in extra obbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all’atto dell’iscrizione al percorso.
Per l’attività di acconciatore, a partire dall’anno solare 2010/2011, conclusa la fase transitoria seguita all’approvazione del decreto n. 8506 del 30/07/2008, è possibile ottenere la qualifica unicamente dopo il quarto anno.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere trasmessi dall’interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all’emissione del decreto di riconoscimento.
Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti:
( Fonte sito istituzionale Camera di Commercio di BS)