La Legge di Bilancio del 2017 prevede per le “imprese minori” la possibilità di determinare, ai fini delle imposte sui redditi, il risultato di esercizio applicando il principio di cassa. L’utile o la perdita di esercizio saranno determinati tenendo conto dei ricavi percepiti e delle spese effettivamente pagate.
I soggetti interessati dalla modifica normativa sono le imprese individuali, ivi comprese quelle familiari e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito secondo la disciplina del predetto art. 66 del TUIR ossia le imprese in contabilità semplificata.
Non devono quindi essere superati i limiti di ricavi previsti dall’art. 18 del DPR n. 600/1973 (ossia ricavi inferiori a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività).
Se le imprese intendono avvalersi della predetta novità a partire dal 1° gennaio 2017 (una volta che sarà approvata), il riferimento sarà costituito dai ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2016.
La determinazione del reddito in base al principio di cassa è un regime naturale; pertanto, non è possibile determinare il risultato di esercizio in base al principio di competenza e continuare ad essere ammesso alla tenuta della contabilità semplificata.
Se l’impresa intende continuare ad applicare i criteri ordinari – quindi il principio di competenza – relativi al reddito di impresa, deve optare per la tenuta della contabilità ordinaria; questa opzione ha validità minima di 3 anni.
(fonte: fiscopiu.it)