Tra le misure introdotte dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 quella prevista dall’articolo 23, comma 31, secondo cui al ravvedimento “breve” o “mensile”, e al ravvedimento “lungo” o “annuale”, si aggiunge il ravvedimento “sprint”.
Il ravvedimento “sprint” può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, il ravvedimento “breve” o “mensile” può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento “lungo” o “annuale” può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Con il ravvedimento “sprint”, da effettuare entro 14 giorni dalla scadenza, esteso a tutti i contribuenti, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento “breve o mensile” entro trenta giorni, è infatti ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento “breve o mensile”.
Restano sempre dovuti interessi calcolati al tasso legale di interesse (1,5%) per i giorni di ritardo.
ESEMPIO
Un contribuente deve pagare un versamento Iva di 10mila euro, relativo al mese di giugno, in scadenza il 16 luglio 2011, che slitta a lunedì 18 luglio. Il contribuente, però, esegue il versamento il 22 luglio 2011, cioè con un ritardo di 4 giorni. In questo caso, la sanzione applicabile è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, in totale 0,8 per cento. Il 22 luglio il contribuente verserà: