La Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) ha sollevato non poche perplessità per quanto concerne il contributo una tantum di disoccupazione da versare per il licenziamento delle colf e badanti.
Infatti, l’onere varia in proporzione alla durata del contratto a tempo indeterminato e non in base alle ore lavorate dalla collaboratrice domestica.
Per esempio, se ad essere licenziato è un maggiordomo che lavora da ben tre anni presso il domicilio del lavoratore, percependo uno stipendio mensile di 1.250 euro, il contributo da versare ammonta a 1.451,40 euro. Mentre, se a essere licenziata è una collaboratrice domestica che per tre anni ha lavorato solo 8 ore a settimana per 10 euro all’ora (pari a 320 euro mensili), l’una tantum a carico del datore resta invariato (1.451,40 euro).
La nuova norma ha previsto che in caso di licenziamento di badanti, colf e baby sitter (e altri collaboratrici domestici), con contratto a tempo indeterminato, è concesso loro accedere al nuovo ammortizzatore sociale (ASpI). Inoltre, come su illustrato, è dovuta un’indennità una tantum prevista per l’interruzione del rapporto di lavoro, variabile in base alla durata del contratto. Al riguardo, va precisato che l’importo va corrisposto anche in caso di licenziamento per giusta causa.
Ma come si calcola l’una tantum da versare all’INPS? Ebbene, essa viene calcolata in proporzione all’anzianità contrattuale, ossia: 483,80 euro per un anno di lavoro, con un massimale di tre anni (1.451,40 euro). Inoltre, ed è questa la vera novità, il contributo non è proporzionale alle ore lavorate, mettendo sullo stesso piano le collaborazioni part time e quelle full time. Un fatto non molto positivo visto che in una situazione di difficoltà economica, come quella che sta attraversando il nostro Paese, chi non intende più usufruire della colf o badante deve fare i conti con questa nuova tassa. Le modalità di versamento sono ancora da definire.
Chiarimento. L’Inps, con la circolare 25 del 08.02.2013, conferma l’anticipazione del Ministero del Lavoro ed esclude il contributo aggiuntivo per l’Assicurazione Sociale per l’Impego (Aspi).
(Fonte: Fiscal Focus)