E’ stato convertito in legge il DL 34/2019 che contiene fra le varie disposizioni anche il differimento del termine di versamento per le dichiarazioni dei redditi.
Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, “per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito“.
Più precisamente, la disposizione di legge prevede quanto segue: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale…”
Tale proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggetti agli ISA, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza. Certamente dunque per i soci di tutte le società di persone ed i familiari delle imprese familiari, mentre per i soci di SRL solo se hanno optato per il regime di trasparenza.
Pare quindi pacifico ritenere che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari); l’unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro, in quanto non soggetti agli ISA.
(fonte: ecnews.it)