La detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012.
La detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza.È quanto emerge dal DL 201/2011, cosiddetto Decreto “Salva Italia”, presentato dal Governo lo scorso 5 dicembre.
L’art. 4 del DL introduce nel TUIR il nuovo art. 16-bis recante, appunto, “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”. Dal 2012 dunque in fattura andrà riportata questa norma e non più il precedente art. 1 della L. 449/1997.
Tale articolo, infatti, ripropone sostanzialmente il testo normativo dell’art. 1 della L. 449/1997 (collegato alla Finanziaria 1998), con cui era stata originariamente introdotta la detrazione del 36%, successivamente prorogata dalle varie leggi. Pertanto, le caratteristiche, seppur nella nuova veste strutturale dell’agevolazione, rimangono quelle precedenti, a partire dagli interventi agevolabili, che nel nuovo articolo 16-bis sono così individuati:
Anche la misura della detrazione rimane uguale, così come il limite massimo di spesa su cui deve essere calcolata, ancora pari a 48.000 euro.
I beneficiari dell’agevolazione sono gli stessi di prima, ovvero coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Gli immobili oggetto di intervento devono essere a destinazione abitativa, tuttavia, il comma 5 dell’art. 16-bis stabilisce che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
Anche il criterio di rateazione rimane lo stesso, ovvero la ripartizione in dieci quote annuali costanti. Sembrerebbe, tuttavia, sparire l’agevolazione per gli over 75 consistente nella rateazione insolo cinque quote annue e, per gli over 80, in tre.
È confermato, invece, il trasferimento all’acquirente delle rate residue della detrazione, in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto di intervento agevolato. Tuttavia, il comma 8 del nuovo art. 16-bis fa salvo quanto previsto recentemente dalla cosiddetta “manovra di Ferragosto”, ovvero la possibilità, tramite accordo tra le parti, di riservare la prosecuzione della detrazione residuante al venditore (commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del DL 138/2011). In caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione, invece, la parte residua si trasferisceall’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile, così come era già stabilito in precedenza.
Per quanto concerne la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, in dubbio sino all’ultimo momento, la sua scadenza, precedentemente prorogata fino alla fine di quest’anno dall’art. 1, comma 48, della L. 220/2010, viene ulteriormente prorogata fino alla fine del 2012 ad opera dell’art. 4, comma 4, del DL 201/2011.
Dal 2013, la stessa disposizione prevede che per tali interventi competerà la detrazione del 36%.
E’ disponibile un approfondimento sul tema.
(Fonte: Eutekne.info)