Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013, dal 1° gennaio 2013 non è più esente da Iva la gestione individuale di portafogli titoli, ma sui relativi corrispettivi si dovrà applicare l’Imposta, come accade per i servizi di custodia e amministrazione.
Decorrenza delle modifiche – L’imponibilità Iva si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. Al fine di dirimere i dubbi derivanti dal cambio di regime, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.12/E/13 ha precisato che:
- il promotore è tenuto ad applicare l’Iva sulle provvigioni relative ai servizi di gestione individuale percepite a decorrere dal 1° gennaio 2013 che non siano state precedentemente fatturate;
- nel caso di promotori che hanno optato per la dispensa ai sensi dell’art.36-bis del D.P.R. n.633/72, se tali soggetti abbiano scelto comunque di emettere la fattura entro il 31/12/12 per documentare i corrispettivi, non ancora percepiti, relativi alle prestazioni rese prima della modifica normativa, la fattura deve considerarsi validamente emessa;
- non è valida, invece, la fattura emessa entro il 31/12/12 per documentare prestazioni relative a periodi successivi a tale data, emessa al solo fine di beneficiare del regime di esenzione.
Le conseguenze per i promotori – Anche per i promotori finanziari, assimilati agli agenti di commercio, che, fino al 2012 realizzavano solo operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 9), D.P.R. 633/1972 e per i quali la detrazione dell’imposta è limitata per effetto dell’applicazione delle disposizioni relative al pro-rata di detraibilità (art.19-bis, D.P.R. 633/1972), dal 2013, si ha:
- da una parte, la possibilità di fruire della detrazione dell’Iva sugli acquisti dell’anno (anche se nel caso di passaggio a pro rata, per quest’anno, il diritto sarà concretamente esercitabile solo in sede di dichiarazione annuale);
- dall’altra, la possibilità di sfruttare a proprio favore l’istituto della rettifica della detrazione di cui all’art.19-bis 2 per recuperare, sui beni ammortizzabili, parte dell’Iva non detratta nei quattro anni precedenti (nove in caso di immobili).
I casi e le conseguenze sulla detraibilità dell’IVA e in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA che si possono riscontrare nella pratica sono i seguenti:
- Promotore che realizza esclusivamente provvigioni esenti: hanno indetraibilità totale (art.19, co.2) ed esonero dall’obbligo della dichiarazione annuale Iva;
- Promotore che ha optato per la dispensa da taluni adempimenti ex art.36-bis: avrà indetraibilità totale (art. 36-bis) ed esonero dalla dichiarazione annuale IVA se ci sono solo provvigioni attive esenti; obbligo se ci sono anche provvigioni (o altre operazioni) imponibili;
- Promotore con operazioni esenti abituali e operazioni imponibili occasionali: avrà indetraibilità totale, salvo la detrazione per gli acquisti afferenti alle operazioni imponibili occasionali e obbligo di presentazione della Dichiarazione annuale IVA;
- Promotore con operazioni imponibili abituali più operazioni esenti occasionali: avrà la detrazione secondo regole ordinarie (art.19 e art.19-bis1), salvo indetraibilità per acquisti afferenti alle operazioni esenti e obbligo di presentazione della Dichiarazione annuale IVA;
- Promotore che realizza provvigioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata: avrà un pro-rata di detraibilità (art.19, co.5 e art.19-bis) e permane l’obbligo di presentazione della Dichiarazione annuale IVA;
- Promotore che realizza operazioni imponibili e operazioni esenti con contabilità separata per opzione (facoltà ammessa dal 2013): indetraibilità totale per il sezionale che accoglie le provvigioni esenti e indetraibilità totale per il costo dei beni non ammortizzabili promiscuamente utilizzati; detrazione secondo le regole ordinarie per il sezionale che accoglie le provvigioni imponibili (art.19 e art. 19-bis1) e •permane l’obbligo di presentazione della Dichiarazione annuale IVA (due moduli);
- Promotore che applica il regime dei super minimi: i contribuenti che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità non hanno diritto alla detrazione dell’Iva e sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione annuale IVA.
La separazione delle attività – Per evitare di perdere l’Iva sugli acquisti relativi ai servizi digestione individuale di portafogli, l’emendamento prevede che dal 1° gennaio 2013 è anche possibile optare per l’applicazione separata dell’Iva, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 633/1972.
L’art.36, co.3, del D.P.R. n.633/72 concernente l’applicazione separata dell’imposta ha subito recenti modifiche.
La nuova formulazione dispone che possono optare per l’applicazione separata dell’imposta (c.d. separazione facoltativa) i soggetti che svolgono:
- sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio,
- sia attività esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, co.1 del D.P.R. 633/72.
Dal 1° gennaio 2013, quindi, i soggetti interessati possono separare la contabilità Iva in due sezionali:
- l’uno per le provvigioni attive imponibili a fronte delle quali si genera in capo al contribuente il diritto alla detrazione, fatta eccezione per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente;
- l’altro per le attività esenti, per le quali non si ha diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti correlati.
L’opzione per la separazione facoltativa della contabilità Iva:
- richiede inizialmente la divisione dei beni (in particolare ammortizzabili) nelle due sfere;
- richiede l’individuazione della quota imputabile a ciascuna delle attività per gli acquisti relativi a beni (diversi da quelli non ammortizzabili per i quali l’Iva è comunque indetraibile) e servizi promiscui;
- richiede la gestione (fatturazione ex art.36, co.5, in base al valore normale) degli eventuali passaggi interni di beni o servizi da un’attività all’altra;
- vincola almeno per un triennio e va indicata all’Amministrazione Finanziaria nel quadro VO in Dichiarazione annuale Iva.
(Fonte: Fiscal Focus)