Il “DL sviluppo” (Dl 13.5.2011 n. 70, entrato in vigore il 14.5.2011, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106) contiene, tra l’altro, alcune disposizioni finalizzate a ridurre gli oneri burocratici derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.
Di seguito si segnalano le novità in materia di adempimenti per la privacy, concernenti:
ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’applicazione del Codice della privacy (DLgs. 196/2003) è stata esclusa in relazione al trattamento dei dati personali relativi a:
A tali fini, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato:
ESCLUSIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E SOCIETÀ
Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali non è richiesto:
La necessità del consenso dell’interessato resta ferma:
ESCLUSIONE DELL’INFORMATIVA PREVENTIVA E DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO PER I CURRICULA INVIATI SPONTANEAMENTE
L’informativa preventiva e il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali non sono necessari quando il trattamento riguarda i dati contenuti nei curricula, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
SEMPLIFICAZIONI PER LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
Vengono previste semplificazioni in relazione alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, in particolare con riferimento al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
In relazione al trattamento di dati personali “sensibili” e giudiziari con strumenti elettronici, è stato esteso l’esonero dall’obbligo di predisposizione del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
La tenuta di un aggiornato DPS è infatti sostituita da un obbligo di autocertificazione in relazione ai soggetti che, come unici dati “sensibili” e giudiziari, trattano quelli dei propri dipendenti e collaboratori.
Si tratta, ad esempio, dai dati relativi:
Tale autocertificazione:
2 ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI
Il Garante della privacy può individuare con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, compreso il DPS.
Tali semplificazioni sono applicabili in relazione:
INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI CON FINALITÀ “AMMINISTRATIVO-CONTABILI”
Ai fini in esame, i trattamenti effettuati per “finalità amministrativo-contabili” sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (a prescindere dalla natura dei dati trattati).
Nello specifico, perseguono tali finalità le attività:
• organizzative interne;
• funzionali:
– all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
– alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi;
– alla tenuta della contabilità;
– all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AGLI ABBONATI TELEFONICI PER FINI COMMERCIALI, PUBBLICITARI E DI RICERCHE DI MERCATO
Il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati telefonici, presenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito:
• mediante l’impiego del telefono e, ora, anche l’utilizzo della posta cartacea;
• solo nei confronti dei soggetti che non abbiano esercitato il diritto di opposizione:
– con modalità semplificate e anche in via telematica o telefonica;
– mediante l’iscrizione della numerazione dell’intestatario e degli altri dati personali nel Registro Pubblico delle Opposizioni.
Comunicazioni nei confronti dei “consumatori”
Tale disciplina si applica anche in relazione alle comunicazioni destinate a soggetti aventi la qualifica di “consumatore”, cioè a persone fisiche che non agiscono nell’ambito dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
(Fonte: Ist.Ric.Dott.Comm.)