Il lavoratore occasionale non può superare le 500 ore per ciascun anno solare.
Premessa – Come è noto la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ai c. 32 e 33 dell’art. 1 ha totalmente rivisitato la vecchia disciplina del lavoro accessorio restringendone l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). Infatti, sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). Limite che si abbassa a € 2.000 se il committente è un imprenditore commerciale o professionista. Ciò implica che l’ammontare orario dei voucher non può comunque superare le 500 ore, visto che ai sensi dell’art. 72, c. 1 del D.Lgs. 276/2003 ogni ora di lavoro deve corrispondere a un buono (ciascun buono vale 10 euro).
Chi può svolgere prestazioni occasionali? – La nuova disciplina nulla dispone in merito ai limiti soggettivi, estendendo la possibilità di lavorare con i voucher a chiunque ne faccia richiesta. L’unico limite è previsto per il settore agricolo, in quanto è destinato ai pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università. Tuttavia, restano esclusi dal novero dei soggetti abilitati all’attività agricola: le casalinghe, le attività agricole svolte a favore di soggetti che possiedono un volume d’affari annuo superiore a € 7.000 e chi si è iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
D.L. Sviluppo – Con l’entrata in vigore del D.L. Sviluppo 2012, anche i lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali possono ricorrere, per l’anno 2013, ai voucher nel limite massimo di 3.000 euro. Le prestazioni potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali.
Modalità di vendita – Oltre alle tradizionali modalità di vendita dei buoni lavoro, è possibile reperirli anche nei tabaccai convenzionati. Sono venduti in carnet, fino a un valore di 2.000 euro per volta, numerati progressivamente e datati. Chi ha ancora i vecchi voucher potrà utilizzarli fino al 31 maggio 2013, secondo le vecchie regole.
Le caratteristiche – In base alla nuova normativa, ciascun buono ha un valore di 10 euro, di cui il 75% è il guadagno netto del lavoratore. Considerando che ciascun buono corrisponde a un’ora di lavoro (salvo migliori intese tra le parti), è possibile evincere che ogni lavoratore può effettuare prestazioni lavorative per un massimo di 500 ore per ciascun anno solare. Monte orario che scende a 200 se il committente è un imprenditore o professionista.
Lavoratori stranieri – Per quanto concerne invece i lavoratori stranieri che svolgono attività di tipo occasionale, è previsto che i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
(Fonte: Fiscal Focus)