Di seguito viene esposta la normativa fiscale, assistenziale Inail, contributiva e previdenziale di riferimento, oltre all’analisi delle principali problematiche in materia di indennità per malattia, maternità e sostegno al reddito.
La fattispecie della prestazione da lavoro autonomo occasionale non è riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato ma ad un’attività nella quale il prestatore si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza sottostare ai poteri disciplinari e gerarchici propri di un datore di lavoro.
Affinché un’attività di lavoro autonomo possa rientrare tra quelle di tipo occasionale è necessario il rispetto di alcuni requisiti:
Nel caso in cui i due requisiti sopra indicati risultassero violati la prestazione potrà risultare comunque legittima ma sarà assoggettabile alla disciplina contributiva della Gestione Separata Inps per la parte eccedente i 5.000 euro o per la sua totalità nel caso di superamento dei 30 gg.
Il prestatore autonomo occasionale non risulta soggetto agli obblighi contabili e non è tenuto all’attivazione di una posizione Iva. Risulta oltremodo non obbligatoria l’iscrizione a un albo professionale salvo il caso in cui la stessa prestazione sia svolta da un professionista abilitato per attività riconducibili alla sua professione.
DIFFERENZE CON COLLABORAZIONI OCCASIONALI E LAVORO ACCESSORIO
Le collaborazioni occasionali (mini co.co.pro. – mini co.co.co.) risultano attratte alle prestazioni assimilate da lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR n. 917/1986.
Tali prestazioni rimangono assoggettabili nella loro totalità alla Gestione Separata Inps. Nel caso in cui i limiti di 5.000 euro di reddito annuo o di prestazione oltre i 30 gg, le stesse saranno riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 art. 61.
Le collaborazioni occasionali prevedono inoltre l’osservanza di tutti gli adempimenti relativi alla comunicazione preventiva ai centri per l’impiego, alla tenuta del Lul e all’iscrizione assicurativa antinfortunistica Inail.
L’attuale art. 70 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, definisce prestazione di lavoro accessorio l’attività lavorativa che non dà luogo ad un compenso annuale superiore a un certo limite massimo stabilito dalla legge.Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2013 ha precisato che il lavoro accessorio può essere destinato soltanto a favore dell’utilizzatore e non è utilizzabile quando c’è un intermediario tra il prestatore e l’utilizzatore finale, come nei casi dell’appalto e della somministrazione.
L’attuale disciplina non prevede vincoli o requisiti soggettivi, di settore, di attività o di durata. Risulta comunque utile rifarsi alla sostanza del rapporto al fine di non incorrere in regimi abusivi di tale istituto.
L’Inps, con la circolare n. 28 del 26 Febbraio 2014 ha comunicato i nuovi importi economici che costituiscono i limiti validi per l’anno 2014:
IRPEF
I redditi dal lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati tra i “Redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR n. 917/1986 e così definiti:
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale risultano assoggettate, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, alla ritenuta d’acconto del 20% all’atto dell’erogazione del compenso e a cura del committente.
IRAP
I compensi di lavoro autonomo occasionale non sono assoggettati all’Irap ex art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
ADEMPIMENTI FISCALI
L’obbligo fiscale per il committente si assolve applicando e versando una ritenuta d’acconto nella misura del 20% (cod. tributo 1040) e alla redazione del modello 770, compilando la sezione “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
Il prestatore dovrà indicare le somme percepite nella dichiarazione annuale dei redditi tra quelli da lavoro autonomo occasionale al quadroRL di Unico PF (o modello 730), nel quale deve essere indicato l’importo del reddito lordo e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita. I soggetti che hanno percepito soltanto redditi di lavoro autonomo occasionale sotto i 4.800 euro lordi hanno la possibilità di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’art. 71, comma 2 del TUIR dispone che l’imponibile fiscale (=reddito) sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
In merito ai rimborsi spesa, recentemente l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 49/E/13, ha chiarito che ove per il prestatore di lavoro occasionale non sia previsto alcun compenso, ma soltanto un rimborso spese collegato all’attività svolta, questi non debbano essere assoggettati a ritenuta d’acconto.
A decorrere dal 1 gennaio 2004 l’iscrizione alla Gestione Separata Inps dei collaboratori è obbligatoria soltanto e qualora i compensi corrisposti eccedano la quota di 5.000 euro annui tenendo conto della globalità di tutti i committenti.
L’onere contributivo è posto per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente.
I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, solo al primo incarico, iscriversi alla Gestione Separata, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.
ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Per i compensi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno superiori a 5.000 euro il versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps avverrà con le modalità e nei termini previsti per le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
Le aliquote contributive applicate, stabilite con la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 risultano essere le seguenti:
Anno 2014 – aliquote gestione separata inps |
|||
Soggetti |
Aliquota ordinaria Ivs |
Aliquota aggiuntiva |
Aliquota totale |
Soggetti non iscritti ad altra cassa di previdenza obbligatoria |
28% |
0,72% |
28,72% |
Soggetti iscritti ad altra cassa di previdenza obbligatoria |
22% |
0% |
22% |
Soggetti percettori di pensioni |
22% |
0% |
22% |
PREVIDENZA INAIL (INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI)
I prestatori d’opera occasionale non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/1965.
INDENNITÀ MALATTIA – MATERNITÀ – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Con messaggio n. 12768 del 22 maggio 2007 I’Inps ha chiarito che ai lavoratori occasionali non spetta l’indennità di malattia.
La stessa Circolare esclude i percettori di compensi da lavoro autonomo occasionale dal diritto alle prestazioni economiche relative ad eventi di maternità, congedo parentale, assegno al nucleo familiare.
(Fonte: MySolution)