Il 31.12.2011 è scaduto il termine di prescrizione per gli Avvisi di Accertamento (fino all’anno 2006) e per le Cartelle di Pagamento derivanti da controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/73 o da liquidazioni automatiche ex art. 36-bis del DPR 600/73 (fino all’anno 2007).
Dunque le Dichiarazioni dei redditi e le contabilità non sono più accertabili da parte dell’Agenzia delle Entrate fino all’anno 2006 compreso; sono fatti salvi casi eccezionali, come il raddoppio dei termini previsto in caso di sanzioni penali.
Inoltre è bene tener presente il termine di 10 anni previsto dal Codice Civile per la conservazione delle scritture contabili.
A tale proposito è bene ricordare due aspetti legati solo indirettamente ai predetti termini di decadenza, che sono la delineazione del momento in cui la notifica si ritiene perfezionata e la rilevanza del vizio di nullità della notifica.
Per ciò che riguarda il primo aspetto è consolidata l’opinione secondo cui, per il notificante, quindi per l’ente impositore, la notifica si perfeziona con la consegna del plico all’agente notificatore (ad esempio, messo comunale) o, in caso di utilizzo del servizio postale, con la spedizione dell’atto.
Quindi, l’accertamento è tempestivo se perviene al contribuente dopo l’1 gennaio 2012, a condizione che la consegna/spedizione sia giunta entro il 31 dicembre.
In merito alla seconda problematica occorre ricordare che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19854/2004, sono stati affermati due principi:
– in genere, la nullità della notifica dell’atto non ne comporta l’invalidità, in quanto, dal momento che il contribuente ha presentato il ricorso, egli ha dimostrato di essere edotto della pretesa vantata nei suoi confronti, quindi ha implicitamente sanato il vizio di notifica (su questo postulato è opportuno effettuare altre considerazioni;
– la sanatoria non si verifica se posta in essere spirato il termine di decadenza per l’atto.
Invece, ove, ad esempio, l’atto o la cartella siano stati notificati dopo novembre e in tutto dicembre, il difensore deve, salvo esigenze di celerità per la notifica del ricorso, vagliare attentamente la regolarità della notifica: se vi fossero invalidità anche solo formali, il ricorso deve essere notificato dopo il 1° gennaio 2012 in quanto, in tal modo, la sanatoria (ovvero la notifica del ricorso) si verifica quando la decadenza (31 dicembre 2011) si è già formata, con conseguente nullità dell’atto (di recente, si veda la sentenza della Cassazione n. 12007 del 2011).
(Fonte: Eutekne.info)