Entro il 31 dicembre 2017, a pena di decadenza, devono essere notificati gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2012 (modello UNICO 2013).
L’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto) a quello di presentazione della dichiarazione, e lo stesso vale per l’IVA in virtù dell’art. 57 del DPR 633/72.
La L. 208/2015 ha modificato anche il termine per l’accertamento in caso di omessa dichiarazione, sempre a decorrere dalle dichiarazioni da presentare nel 2017, dunque dal periodo d’imposta 2016. Sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Dunque, entro il 31 dicembre 2017 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2011 (modello UNICO 2012). Più precisamente, il termine per la notifica degli atti in scadenza al 31 dicembre 2017 slitta in automatico al 2 gennaio 2018, siccome il primo dell’anno è anch’esso festivo.
Per “notifica” si deve intendere la data di spedizione a mezzo posta dell’atto o di consegna all’agente notificatore: se, ad esempio, l’atto è spedito il 2 gennaio e ricevuto il 6, si considera notificato nei termini.
Non importa quando e se è stato notificato l’avviso bonario, ma solo se la notifica della cartella è eseguita entro i termini dell’art. 25 del DPR 602/73. Ai sensi di detta norma, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
Entro il 31 dicembre 2017, pertanto, devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
–> 2013 (modello UNICO 2014), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
–> 2012 (modello UNICO 2013), per le attività di controllo formale.
(fonte: eutekne.info)