Personal computer definitivamente esclusi dal canone speciale RAI, a meno che – eventualità piuttosto remota – non siano dotati di un apposito sintonizzatore TV.
Lo ribadisce il Ministero dello Sviluppo economico, in linea con quanto già affermato dalla RAI la scorsa settimana. Un ulteriore chiarimento per spazzare via i timori dei professionisti che, di recente, si sono visti recapitare un invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale RAI per il possesso (al di fuori dell’ambito familiare) di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. La lettera aggiungeva, testualmente, “compresi computer collegati in rete(digital signage o similari), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono aditibiti come ad esempio la visione di filmati, dvd, televideo, filmati di aggiornamento, ecc.“.
Da una nozione così ampia e vaga di “apparecchio atto o adattabile” non potevano che scaturire polemiche. Al punto che, esploso il caso, la stessa RAI è stata costretta a rinnegare quanto scritto nero su bianco, precisando di non aver mai chiesto il pagamento del canone speciale per il mero possesso di un pc, ammesso che quest’ultimo non fosse utilizzato “come televisore“.
Con la nota 22 febbraio 2012 n. 12991, il Ministero dello Sviluppo economico(Dipartimento per le Comunicazioni) è andato oltre, fornendo dettagli tecnici. La norma di riferimento è l’art. 1 del RDL n. 246/1938, secondo cui il canone speciale di abbonamento RAI è dovuto da “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. È sufficiente “la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici”.
Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, l’evoluzione tecnologica non può prescindere dal dettato normativo: il regio decreto legge sarà pure un prodotto del proprio tempo, ma il riferimento espresso al servizio di radiodiffusione resta valido, escludendo altre tipologie di segnale (non ultimo, appunto, quello web). Sono di fatto inclusi, invece, i segnali televisivi su piattaforma terrestre, compresi videotelefonini e piattaforma satellitare.
La nota fornisce poi una definizione tecnica degli apparecchi “atti o adattabili” a ricevere trasmissioni radiotelevisive:
– “atto“, se dispone di sintonizzatore (o tuner) in grado di operare sulle bande del segnale radiotv, decodificatori e trasduttori;
– “adattabile“, se dispone di un sintonizzatore, ma non di decodificatori e trasduttori (oppure, se questi due dispositivi possono essere collegati esternamente);
In altre parole, il requisito fondamentale è che l’apparecchio possieda un sintonizzatore. Nella tabella in calce all’articolo, si riporta la classificazione per tipologia fornita dal Ministero: come si vedrà, il semplice personal computer non è né atto né adattabile, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio FM integrata.
Apparecchiature atte alla ricezione | Apparecchiature adattabili alla ricezione | Apparecchiature né atte né adattabili |
– Ricevitori TV fissi; – Ricevitori TV portatili; – Ricevitori TV per mezzi mobili; – Ricevitori radio fissi; – Ricevitori radio portatili; – Ricevitori radio per mezzi mobili; – Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H); – Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata). |
– Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; – Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv; – Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv; – Decoder per la TV digitale terrestre; – Ricevitore radiotv satellitare; – Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv). |
– PC senza sintonizzatore TV; – monitor per computer; – casse acustiche; – videocitofoni. |