La qualificazione come ente non commerciale deve essere mantenuta durante tutta l’esistenza dell’ente stesso, in particolare per quanto riguarda l’aspetto fiscale che all’art. 149,comma 1 del Tuir dispone: “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”.
Ai fini tributari l’art. 73, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 individua gli enti non commerciali come gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Come chiarito dalla C.M. 12 maggio 1998, n. 124/E il carattere distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale ai sensi dell’art. 55, D.P.R. 917/1986.
La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 460/1997 ha previsto un meccanismo di controllo quantitativo annuale. Infatti, l’art. 149, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 prevede che, indipendentemente dalle previsioni dello statuto o dell’atto costitutivo, l’ente perda la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. La decadenza dai relativi benefici ha effetto già dall’esercizio in cui si verifica il citato superamento ed ha effetto anche ai fini Iva (C.M. 12 maggio 1998, n. 124/E).
Il secondo comma dell’art.149, fornisce un elenco di elementi connessi all’attività effettivamente esercitata che, comunque devono essere presi in considerazione insieme alle altre caratteristiche dell’ente stesso. La qualificazione commerciale dell’ente avviene, pertanto, in base ai seguenti elementi:
Dai parametri di cui sopra si evince che la qualifica di ente non commerciale, disposta dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di usufruire della disciplina degli enti non commerciali, va verificata considerando l’attività effettivamente svolta dall’ente.
La C.M. 12 maggio 1998, n. 124/E precisa che i parametri sopra indicati vanno considerati come degli indizi di commercialità i quali non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata.
Circa il requisito temporale in cui dovrebbe manifestarsi la prevalenza dell’attività commerciale, il Ministero delle Finanze, con la circolare Ministeriale n. 124 del 12 maggio 1998, ha chiarito che il riferimento all'”intero periodo di imposta” deve intendersi solo quale proiezione temporale di osservazione, essendo sufficiente, in concreto, che la prevalenza dell’attività commerciali, ai fini della perdita del requisito della non commercialità, sussista per la maggior parte del periodo di imposta.
L’eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale produce i suoi effetti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi, retroattivamente, ovvero a partire dallo stesso periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni e comporta l’obbligo di iscrivere tutti i beni del patrimonio dell’ente nell‘inventario di cui all’art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’iscrizione nell’inventario deve avvenire entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689.
Il tenore letterale della disposizione in esame comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, la variazione della qualifica ha effetto retroattivamente dall’inizio del periodo d’imposta in cui la stessa si verifica.
Queste disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e, con effetto dall’1 gennaio 2003, (L. 289/2002, art. 90), la disposizione non si applica altresì per le associazioni sportive dilettantistiche. Per tali soggetti le attività istituzionali si ritengono sempre prevalenti.
(Fonte: MySolutionpost.it)