Premessa
Come noto per i liberi professionisti vale il “principio di cassa”, in base al quale i compensi sono imponibili, e i costi deducibili, alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo di “maturazione”.
Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno, l’esatta collocazione temporale di proventi e spese assume rilevanza fondamentale.
Momento impositivo per i pagamenti a cavallo d’anno
L’esatta individuazione del momento dell’incasso del credito professionale risponde alla necessità di tassare le prestazioni professionali nel rispetto della certezza dell’applicazione della norma tributaria.
La fattispecie incontra ostacoli naturali sia nel caso in cui si utilizzi denaro contante che nella diversa ipotesi dell’utilizzo di strumenti di pagamento bancari.
Incassi mediante assegno
I compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui il professionista lo riceve dal committente.
Quindi, qualora l’assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 30 dicembre 2010, questa data individua il momento di pagamento per il committente (ai fini, ad esempio, dell’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto) e il momento di incasso per il professionista; non ha nessuna rilevanza il fatto che quest’ultimo abbia materialmente effettuato il versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2011.
Incassi mediante bonifico
Per gli incassi tramite bonifico, invece, la data rilevante è quella in cui il professionista riceve l’accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla quale l’importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta “data disponibile”).
Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato emesso l’ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’accredito.
Cambiale
Differente ancora è l’ipotesi dell’assolvimento dell’obbligo di pagare il compenso pattuito con una cambiale. Occorre distinguere, infatti, tra:
Nel caso di titoli non cedibili, infatti, il pagamento si ha al momento della scadenza del titolo, e, quindi, con il buon fine dell’incasso.
Nella seconda ipotesi, invece, l’incasso rileva fiscalmente al momento della cessione o dello sconto del titolo.
Ricevuta bancaria
Anche nell’ipotesi di un incasso effettuato attraverso una ricevuta bancaria il momento che assume rilevanza ai fini impositivi è rappresentato dalla data di accredito sul c/c del professionista.
Carta di credito
In caso di utilizzo della carta di credito il momento fiscalmente rilevante è quello in cui viene utilizzata la carta di credito.
Invece, il momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno.
TIPOLOGIA DI REGOLAZIONE | MOMENTO RILEVANTE AI FINI IRPEF | |
Incasso | Pagamento | |
Assegni bancari, postali e circolari | Al momento del ricevimento materiale dell’assegno | Al momento della consegna materiale dell’assegno |
Bonifico bancario | Al momento del materiale accredito sul conto corrente | Al momento del materiale addebito sul conto corrente (ordine di addebito) |
Ricevuta bancaria | Al momento dell’accredito definitivo sul conto corrente (buon fine della transazione) | Al momento dell’addebito sul conto corrente delle somme richieste |
Carta di credito | Al momento della transazione elettronica | Al momento della transazione elettronica |
Titoli di credito
non cedibili ex art. 1260 c.c. |
Al momento della scadenza del titolo (buon fine) | Al momento della scadenza del titolo (effettivo pagamento) |
Titoli di credito
cedibili |
Al momento della cessione o dello sconto del titolo | Al momento della scadenza del titolo (effettivo pagamento) |
Adempimenti
La rilevanza ai fini Irpef determina una serie di conseguenze a livello di adempimenti, in particolare, l’esatta individuazione del momento del pagamento determina per il:
A tale proposito si fa presente che a seguito del pagamento di un compenso professionale può verificarsi uno sfasamento temporale tra il momento in cui “scatta” l’obbligo di effettuare / versare la ritenuta, da parte del sostituto d’imposta, e quello in cui il pagamento rileva ai fini della determinazione del reddito per il professionista.
È possibile infatti che: