Il 4 settembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 101/2018 che contiene le disposizioni ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il DLgs. 101/2018 che entrerà in vigore dal prossimo 19 settembre 2018, ha modificato (senza abrogarlo) il vigente Codice della privacy di cui al DLgs. 196/2003, intervenendo in maniera incisiva sul testo alla luce delle nuove regole e dei nuovi principi fissati dal Regolamento.
Si è cercato di garantire una certa continuità con il quadro normativo precedente, facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti e le autorizzazioni generali del Garante della privacy vigenti.
Fra le novità del DLgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue 2016/679/UE (GDPR), vi è la previsione di modalità semplificate di adempimento degli obblighi privacy per le micro, piccole e medie imprese.
Le autorizzazioni del Garante della privacy relative al trattamento di quelle che, secondo il Codice della privacy ante modifiche, venivano definiti dati sensibili e giudiziari, riguardano: il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (n. 1/2016), dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2016), dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (n. 3/2016), oltre che da parte dei liberi professionisti (n. 4/2016), di diverse categorie di titolari, fra i quali ad esempio le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e creditizia o assicurativa (n. 5/2016) e degli investigatori privati (n. 6/2016), dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (n. 7/2016), dei dati genetici (n. 8/2016), dei dati personali per scopi di ricerca scientifica (n. 9/2016).