L’articoIo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 2016, n. 49, ha modificato il comma 2 deII’art. 120 TUB – Testo Unico Bancario introducendo importanti novità in materia di calcolo degli interessi sia attivi che passivi nell’attività bancaria, compreso il cosiddetto “anatocismo” (produzione di interessi su interessi).
Successivamente, il 3 agosto ultimo scorso, il Ministro deII’Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, ha emanato il “Decreto Ministeriale numero 343 – Delibera CICR” recante le prescritte correlate disposizioni di attuazione, i cui contenuti salienti possono cosi sintetizzarsi:
Le banche si stanno muovendo in modo diverso: chi richiede la firma delle nuove clausole e chi, invece – ai sensi dell’art. 118 del TUB – applica direttamente tale nuova normativa dandone semplice comunicazione di “variazione unilaterale” al cliente.
Certamente per i clienti delle banche ne traggono un certo beneficio, anche se l’addebito degli interessi passivi una sola volta all’anno può far perdere di vista l’entità degli stessi.
Si invita pertanto a prestare attenzione soprattutto ai tassi concordati con le banche in quanto i conteggi fatti a marzo dell’anno dopo non saranno più contestabili.