Il c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013 convertito nella Legge 98/2013) ha ancora una volta modificato il quadro normativo relativamente al rilascio e alla validità del DURC, istituito originariamente, per gli appalti, dall’articolo 86, comma 10 del D.Lgs. 276/03.
Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) ora ha una validità uniforme e vale 120 giorni dalla data del rilascio. La validità è riferita solo al tempo e non allo scopo per cui è stato richiesto e rilasciato. Il documento inoltre non ha carattere di definitività ed eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza compromettere la regolarità del pagamento dell’appalto.
Procedura estesa ai subappalti – Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati del Durc anche in formato elettronico. L’obbligo viene esteso ai fini del rilascio dell’autorizzazione che l’affidatario dei lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto, deve chiedere in base all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/06 (Codice appalti pubblici), al soggetto aggiudicatore dell’appalto. Sarà onere della stazione appaltante, in presenza di tale istanza, chiedere all’istituto o ente la certificazione di regolarità contributiva riguardante il subappaltatore.
Validità del Durc – L’articolo 31 del decreto del fare stabilisce che il documento possa essere utilizzato per l’intero periodo della sua validità, riguardante le varie fasi dell’appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito. Il Durc può essere utilizzato anche per verificare il possesso dei requisiti per l’affidamento, per stabilire la sua aggiudicazione, per effettuare la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per rilasciare il certificato di regolare esecuzione, quello di verifica di conformità e quello di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità.
Il principio di sostituzione – Le situazioni di accertata irregolarità segnalate dagli istituti competenti (ad esempio dalla cassa edile) in sede di richiesta del Durc da parte di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. stazioni appaltanti), in ambito di contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e in occasione delle varie fasi a cui si è fatto sopra cenno, determinano il principio di sostituzione. Viene in particolare stabilito che i soggetti appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente a quello risultante dall’inadempienza. L’ammontare così quantificato viene versato, in nome e per conto dell’impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione di irregolarità, direttamente all’istituto e/o alla cassa edile creditrice dei contributi dovuti e non versati.
Invito a regolarizzare – Il decreto del fare stabilisce che l’istituto o ente (Inail/Inps/Cape), prima di segnalare l’irregolarità, abbia l’obbligo di informare l’interessato o il suo consulente del lavoro, mediante posta certificata, sul motivo e sull’entità dell’irregolarità, invitandolo a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali segnalerà l’inadempienza all’appaltante.
Appalti con committenza privata – La Legge 98/13 interviene in materia di Durc, anche in presenza di appalti con committenti privati. In tali tipologie di appalti il documento unico di regolarità contributiva (Durc), non è richiesto in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati, senza ricorso a imprese, direttamente in economia dal proprietario dell’immobile. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili per ristrutturare o apportare piccole modifiche alla sua proprietà. In tal caso il proprietario è esonerato dal chiedere il Durc all’istituto o alla cassa edile.
Solo lavori di manutenzione – Secondo la Legge 98/2013, vi devono essere solo lavori di manutenzione, e non di realizzazione di un nuovo manufatto. Non rientra nel termine di manutenzione l’ampliamento, ovvero la demolizione e conseguente ricostruzione del fabbricato sullo stesso sito. Fuori dall’eccezione, per gli appalti privati, il committente o responsabile dei lavori deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e in cui i lavori non comportino rischi particolari individuati nell’allegato XI del Testo unico sulla sicurezza, il requisito di idoneità tecnico-professionale, potrà essere soddisfatto mediante la produzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, corredato di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del Testo Unico, quindi in sostituzione del Durc. Anche negli appalti privati il Durc ha validità di 120 giorni dalla data dell’emissione.
(Fonte: Fiscal Focus)