Dal 1° gennaio 2014 sarà più conveniente il ricorso ai contratti di leasing, sia per le imprese che per i professionisti.La legge di stabilità 2014 ha infatti modificato i periodi di durata minima di deduzione dei canoni, rendendo di fatto decisamente breve il lasso di tempo in cui l’impresa può procedere alla deduzione.
L’intervento si affianca a quello già posto in essere con l’articolo 4-bis D.L. 16/2012 che aveva apportato significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni.
A seguito dell’intervento in oggetto, pur essendo lasciato fermo un periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing, era stata consentita la deduzione dei canoni se il contratto di leasing avesse avuto durata inferiore al minimo fiscale.
In altre parole, per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale si determina solo un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali.
Ora tale durata minima viene ulteriormente ridotta, consentendo alle imprese di dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in luogo del periodo prima previsto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario.
Anche per i beni immobili risultano esser presenti novità: i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni. Cade quindi qualsiasi collegamento con il settore di attività in cui opera l’impresa, che prima assumeva invece rilevanza in quanto il periodo minimo non poteva essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività dell’impresa (in ogni caso, il periodo non poteva essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni).
Nessuna novità invece per gli autoveicoli parzialmente deducibili, per i quali il periodo di deducibilità dei canoni di leasing deve continuare a rimanere almeno pari al periodo di ammortamento.
Ma la novità più rilevante riguarda i professionisti: cade infatti la norma che prevedeva l’indeducibilità dei canoni di leasing sui beni immobili, consentendo la deducibilità degli stessi per un periodo non inferiore a 12 anni.
Rimangono invece ferme le altre disposizioni in tema di deducibilità dei canoni di leasing.
A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità, dal 1° gennaio 2014 si può parlare di una sostanziale equiparazione delle disposizioni in tema di deducibilità dei contratti di leasing tra reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo.
Per tutti, i canoni su beni mobili saranno deducibili per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario, così come i canoni di leasing sugli immobili potranno essere dedotti per un periodo non inferiore a 12 anni. Per gli autoveicoli parzialmente deducibili il periodo di ammortamento non potrà essere invece inferiore al periodo di ammortamento ordinario.
(Fonte: Fiscal Focus)