Le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse dal 2013, subiscono una rilevante modifica in termini di numerazione progressiva e di indicazione del numero di partita Iva dell’acquirente o del committente (art. 1, commi 324 e seguenti della Legge 228/2012, c.d. Legge di Stabilità 2013).
L’Agenzia delle Entrate risponde con Risoluzione n.1 del 10 gennaio 2013 alle molte richieste rivolte, in questi giorni, dagli operatori in materia di numerazione delle fatture.
A gettare nel caos i contribuenti e gli intermediari è stato il recepimento della Direttiva n.45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, grazie alla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all’articolo 21, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere e, in particolare, circa il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, ma l’attribuzione di un numero univoco che la contraddistingua e la identifichi rispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.
Il numero progressivo che identifica univocamente la fattura – L’Agenzia con la Risoluzione in commento chiarisce cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.
La Commissione europea aveva rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata Direttiva.
Ciò premesso, l’Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Le soluzioni prospettate dall’Agenzia – Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Tale numerazione progressiva è, di per sé, idonea a identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ovvio che, a parere di chi scrive, tali soluzioni risulteranno ridondanti per realtà che emettono una mole elevata di fatture ogni anno (si pensi agli istituti di radiologia, ecc.).
Fortunatamente l’amministrazione apre anche a una terza soluzione: qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).
Il numero di partita IVA del cliente o committente
Altra novità che la fattura deve recepire è il numero di partita Iva del cliente o del committente (oltre al codice fiscale già obbligatorio); in caso di soggetto passivo comunitario si deve riportare il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro. Se invece il cliente è un soggetto residente privato si deve riportare nella fattura il solo codice fiscale.
Oltre a ciò, vanno inserite in fattura le annotazioni obbligatorie previste dai nuovi commi 6 e 6-bis dell’articolo 21 del D.P.R. 633/72: es. “operazione non soggetta o non imponibile, o esente, o regime del margine beni usati, o inversione contabile, ecc.” a seconda della natura dell’operazione e sempre nei casi in cui nella fattura manchi l’Iva.
(Fonte: Fiscal Focus)