La legge di Stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.
Per i soli tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e lo sbarramento temporale coincidente con l’anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
La preclusione derivante dall’inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc.
È inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (minimo = 30% del tributo).
Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.
Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:
Termine temporale |
Sanzione |
Ambito applicativo |
Nei primi 14 giorni dalla violazione |
1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) |
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione |
1/10 del minimo (3%) |
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione |
1/9 del minimo |
Tutti i tributi |
Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione |
1/8 del minimo |
Tutti i tributi |
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
1/7 del minimo |
Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
1/6 del minimo |
Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015, in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all’1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall’1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la valenza retroattiva di queste modifiche in tema di ravvedimento.
Così, sarebbe possibile sanare la dichiarazione infedele commessa nell’ambito del modello UNICO 2013 entro il prossimo 30 settembre, fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della “nuova” lett. b-bis).
(Fonte: MySolution.it)