L’esportatore abituale è il soggetto che ha effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate (quali cessioni intraUE) per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari, nell’anno precedente.
Tale qualifica consente di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, nel limite del plafond disponibile (art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972) dato appunto dalle cessioni all’esportazione e assimilate effettuate nell’anno precedente.
L’esportatore abituale ha l’onere di dichiarare l’intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d’intento, una per ciascun fornitore al quale intende richiedere la non applicazione dell’Iva.
A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (articolo 12 septies D.L. 34/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020:
Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell’emissione della fattura non imponibile (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997).
(fonte: ecnews.it)