La nuova normativa, di modifica al codice civile a seguito del dlgs 139 del 18/8/2015, ha recepito la Direttiva 34/2013/Ue ed è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016; non ha effetto retroattivo, pur avendo effetti sui bilanci in chiusura 2015.
Di fatto porta semplificazioni per le imprese minori e una maggiore armonizzazione con la prassi internazionale per quelle maggiori.
Fra gli aspetti contabili di interesse per tutte le tipologie di aziende si ha l’eliminazione dal Conto economico della voce «Proventi ed oneri straordinari» (gruppo E). Tale modifica, dettata dagli Ias/Ifrs (principi contabili internazionali), pur riducendo il valore segnaletico del bilancio, si evidenzia nel documento, rimanda alla nota integrativa la loro separata identificazione ed il loro commento.
Dal bilancio dell’esercizio 2016, quindi, un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o imprevisto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell’impresa.
Altra novità è apportata dal Principio contabile internazionale Ias 38 il quale stabilisce che, a differenza dei costi di sviluppo, nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca debba essere iscritta tra le immobilizzazioni immateriali. La fase di ricerca va rilevata, pertanto, come costo nel momento in cui è sostenuta e imputata al C.E., mentre la fase di sviluppo di un progetto interno può essere capitalizzata purché sia, tra l’altro, dimostrata: la fattibilità tecnica e la ragionevole possibilità di recuperare i costi mediante i redditi futuri.
Necessario, infine, integrare il piano dei conti includendo, al fianco dei crediti e debiti con le imprese controllate, con le imprese collegate e le imprese controllanti, anche le altre imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. società sorelle).
Riepilogo adempimenti di bilancio secondo il recepimento della direttiva 34/2013/UE |
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Società interessate |
Categorie |
Dimensioni (*) |
Adempimenti di bilancio |
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Micro imprese | Numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio fino a 5;
Totale Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro; Ricavi vendite e pre- stazioni fino a 350.000 euro |
Bilancio «Micro»: Schemi di bilancio con alcuni accorpamenti Esonero da: Nota integrativa, Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione |
Piccole imprese (parametri art. 2435-bis c.c.) | Numero medio dipendenti occupati durante | l’esercizio fino a 50;
Totale Stato Patrimoniale fino a 4.400.000 euro; Ricavi vendite e prestazioni fino a 8.800.000 euro |
Bilancio abbreviato: Stato patrimoniale e Conto economico con accorpamento di alcune voci;
Esonero dal Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione |
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Grandi imprese | Tutte le altre al di sopra | Bilancio ordinario: conformato ai principi Oice ai principi contabili internazionali | |
(*) Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi |
Nonostante alcune norme riguardanti solo le società di capitali (es. redazione del bilancio), in generale i principi contabili ed in genere le previsioni del codice civile si applicano a qualunque tipo di azienda.
La bozza del principio contabile OIC 19 precisa, innanzitutto, cosa deve intendersi per “costo ammortizzato” per la voce DEBITI.
A tal fine viene ricordato che l’art. 2426, comma 2, c.c., rimanda, per la definizione di costo ammortizzato, ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea, e quindi, più precisamente, allo IAS 39 (par. 9).
ASPETTI DEFINITORI |
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Costo ammortizzato (§15 e §16) | È il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale
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Criterio dell’interesse effettivo (§17) | Metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo |
Tasso di interesse effettivo (§18) | È il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, lungo un periodo più breve, al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. |
Il metodo del costo ammortizzato non trova applicazione nelle piccole società, le quali presentano i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), o addirittura, per la redazione del bilancio previsto per le micro-imprese (art. 2435-ter). Per questi soggetti i debiti possono essere valutati al “valore nominale”.
Come pure tale criterio non deve essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti (es. scadenza inf. 12 mesi; scarsa differenza fra valore iniziale e valore a scadenza).
(Fonte: Italia Oggi)