A seguito delle novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2017 vi è un ritorno al passato in merito al momento di emissione delle note di variazione ai fini IVA ed il conseguente recupero del credito vantato in riferimento alle fatture aventi ad oggetto operazioni eseguite in favore di soggetti passivi successivamente sottoposti a procedure concorsuali.
In particolare a seguito della suddetta modifica, l’emissione della nota di variazione IVA potrà essere emessa solamente nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose” (ex art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972).
Torna, quindi, a essere rilevante, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27136/2011) e dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 77/2000, contraria invece la norma di comportamento AIDC n. 192/2015), il requisito dell’infruttuosità della procedura concorsuale: con l’effetto che, anche per i fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2017 (e i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimarrà la necessità del creditore – per maturare il diritto all’emissione della nota di variazione IVA – di essere ammesso, previa apposita domanda di insinuazione, allo stato passivo esecutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo.
Il creditore procedente dovrà (come fatto prima della breve riforma introdotta dall’art. 1, comma 126 della L. 208/2015) quindi aspettare il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione ai creditori dell’avvenuto deposito del progetto di ripartizione in cancelleria (ex art. 110, R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
(fonte: eutekne.info)