L’art. 2 della L. 186/2014 (“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio“) ha incrementato il limite quantitativo che consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del modulo RW per i conti correnti e i depositi bancari esteri.
In particolare, attraverso l’integrazione dell’art. 4 del DL 167/90, sono venuti meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2014, invece, il limite era pari a 10.000 euro.
Le istruzioni al modello UNICO 2016 PF, relative al modulo RW accolgono il nuovo limite di 15.000.
Ai fini dell’applicazione della soglia di 15.000 euro relativa ai depositi e ai conti correnti bancari, il riferimento posto dalla norma al “valore massimo complessivo” fa ritenere che essa operi sull’ammontare complessivo dei conti detenuti all’estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo negli Stati Uniti e il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 9.000 e 7.000 euro, essi dovrebbero essere indicati entrambi nel modulo RW.
Sul tema, si ricorda che resta ferma l’assenza di una soglia per le attività estere diverse dai depositi e dai conti correnti. Per gli immobili e le altre attività finanziarie estere, quindi, devono essere indicate tutte le consistenze possedute direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare.
Si citano, ad esempio:
Si è esonerati dalla compilazione del modulo RW in caso di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Per come si configura il modulo RW/2016, tuttavia, la semplificazione derivante dall’introduzione della soglia in argomento viene vanificata dalle disposizioni in materia di IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Quest’ultima imposta, infatti, deve essere liquidata sempre all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 euro; si viene a creare, quindi, all’interno del modello UNICO una sovrapposizione tra la disciplina sul monitoraggio fiscale e quella dell’IVAFE.
Ad esempio, si ipotizzano:
Ad ogni modo, in tale ultima circostanza, l’eventuale errore od omissione relativi all’indicazione degli investimenti esteri non potrebbe scontare le sanzioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale, ma sarebbero dovute solo le sanzioni riguardanti l’IVAFE non liquidata.
(Fonte: Eutekne.info)