L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello RLI da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione.
Contiene una serie di aggiunge rispetto al modello precedente, che andrà utilizzato fino al 18 settembre.
Il nuovo RLI va utilizzato per:
- richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili calcolando relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni;
- comunicare proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni di contratti di locazione e affitto di beni immobili, calcolando relative imposte (ove dovute) ed eventuali interessi e sanzioni;
- esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca (si ricorda, infatti, che l’opzione per la cedolare può essere revocata in ciascuna annualità successiva a quella in cui fu esercitata, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento; la revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro per questa annualità e per le successive);
- comunicare i dati catastali a norma dell’art. 19 comma 15 del DL 31 maggio 2010 n. 78;
- effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”, sostituendo il modello 69 per tali fattispecie;
- presentare denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;
- registrare i contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato;
- effettuare il ravvedimento operoso;
- gestire la comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile.
Modello RLI semplificato
Il modello RLI può essere presentato telematicamente in forma “semplificata”, ovvero senza allegare la copia del testo contrattuale, in presenza delle seguenti caratteristiche:
- che il numero dei locatori non sia superiore a tre;
- che il numero dei conduttori non sia superiore a tre;
- che si tratti di una sola unità immobiliare abitativa, avente un numero di pertinenze non superiore a tre;
- che tutti gli immobili siano censiti in catasto con attribuzione di rendita;
- che il contratto contenga esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non preveda ulteriori pattuizioni;
- che la locazione sia stipula tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
(fonte: Eutekne.info)