Il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, costituisce una modalità di assolvimento dell’IVA, nel caso in cui l’acquirente sia soggetto passivo d’imposta, le cui norme sono contenute principalmente nell’art. 17 del DPR 633/1972 e, per quanto concerne le operazioni intracomunitarie, negli articoli 44 e 46 del DL. 331/1993.
Tale modalità di assolvimento dell’imposta si pone come alternativa (obbligatoria) rispetto alla metodologia ordinaria, rappresentata dalla rivalsa, e all’istituto della scissione dei pagamenti (o split payment), introdotto nel 2015, di cui all’art 17-ter del DPR 633/1972.
In termini generali, l’applicazione del meccanismo del reverse charge, rendendo debitore d’imposta lo stesso soggetto che ha il diritto di detrarla (=cliente), risponde ad esigenze di limitazione dei fenomeni evasivi e di prevenzione delle frodi, evitando che il fornitore, ricevuta dall’acquirente l’IVA applicata in rivalsa, la trattenga per sé, non versandola all’Erario.
Caratteristica precipua dell’istituto è l’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza applicazione dell’IVA, obbligo quest’ultimo posto a carico dell’acquirente, soggetto passivo d’imposta.
Vi è l’uso di distinguere le diverse fattispecie per cui la norma prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in:
Come sopra anticipato, vari sono i settori interessati alle disposizione in commento. Si riporta di seguito un’elencazione delle fattispecie soggette al cd. reverse charge “interno”.
A. Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti in Italia
Art. | Fattispecie | Metodo di applicazione |
Art.17, comma 2
DPR 633/72 |
Acquisti domestici di beni effettuati da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia nel caso in cui la controparte sia un soggetto non residente, stabilito nella UE, che in Italia:
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Integrazione |
Art.17, comma 2
DPR 633/72 |
Acquisti domestici di beni effettuati da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia nel caso in cui la controparte sia un soggetto non residente, stabilito fuori dalla UE, che in Italia:
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Autofattura |
Art.17, comma 2
DPR 633/72 |
Acquisti domestici di servizi ricevuti da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia nel caso in cui la controparte sia un soggetto non residente, stabilito nella UE, che:
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Integrazione |
Art.17, comma 2
DPR 633/72 |
Acquisti domestici di servizi ricevuti da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia nel caso in cui la controparte sia un soggetto non residente, stabilito fuori dalla UE, che:
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Autofattura |
Art. 50-bis
DL 331/93 |
Estrazione di beni da deposito IVA | Autofattura |
B. Settore edile
Art. | Fattispecie | Metodo di applicazione |
Art.17, comma 6,
lett. a) DPR 633/72 |
Prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori |
Integrazione |
Art.17, comma 6,
lett. a-bis) DPR 633/72 |
Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui all’art. 10, comma 1, numeri 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione | Integrazione |
Art.17, comma 6,
lett. a-ter) DPR 633/72 |
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici | Integrazione |
C. Cellulari e microprocessori
Art. | Fattispecie | Metodo di applicazione |
Art.17, comma 6,
lett. b) DPR 633/72 nei limiti di cui alla Dec. del Cons. UE n. 710/2010/UE |
Cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo | Integrazione |
Art.17, comma 6,
lett. c) DPR 633/72 nei limiti di cui alla Dec. del Cons. UE n. 710/2010/UE |
Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale | Integrazione |
D. Energy
Art. | Fattispecie | Metodo di applicazione |
Art.17, comma 6,
lett. d-bis) DPR 633/72 |
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni | Integrazione |
Art.17, comma 6,
lett. d-ter) DPR 633/72 |
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica | Integrazione |
Art.17, comma 6,
lett. d-quater) DPR 633/72 |
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a) | Integrazione |
E. Metalli preziosi
Art. | Fattispecie | Metodo di applicazione |
Art.17, comma 5,
DPR 633/72 |
Le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi e di argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi. | Integrazione |
F. Rottami
Art. | Fattispecie | Metodo di applicazione |
Art. 74, comma 7
DPR 633/72 |
Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche’ di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura | Integrazione |
Art. 74, comma 7
DPR 633/72 |
Cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01); b) ferro-leghe (v.d. 72.02); c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03); d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05) (17). |
Integrazione |
Art. 74, comma 8
DPR 633/72 |
Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01); e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11) (18); e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11) (18); e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) (18). e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21) |
Integrazione |
Si riporta di seguito un’elencazione delle fattispecie soggette al cd. reverse charge “esterno”.
Art. | Fattispecie | Metodo di applicazione |
Art. 38
DL 331/1993 |
Acquisti intracomunitari di beni | Integrazione |
Art. 7-ter
DPR 633/1972 |
Acquisti intracomunitari di servizi generici da fornitori residenti in paesi UE | Integrazione |
Art. 7-ter
DPR 633/1972 |
Acquisti di servizi generici da fornitori residenti fuori dalla UE | Autofattura |
[a] Integrazione della fattura
Al fine di comprendere le modalità operative da seguire per procedere con l’integrazione e la registrazione della fattura ricevuta dal fornitore, può farsi utile riferimento alla Circolare 12/E del 3 maggio 2013 e alla Risoluzione 21 del 20 febbraio 2015, secondo cui il cessionario o committente nazionale è tenuto a:
La formulazione della norma porta a ritenere che l’integrazione debba essere effettuata sul documento.
Si ritiene che il documento possa considerarsi integrato anche nel caso in cui venga apposto sulla fattura un adesivo o un timbro o una tabella di integrazione da allegare alla fattura ricevuta dal fornitore.
[b] Emissione di autofattura
Nei casi in cui non è prevista l’integrazione della fattura, il soggetto passivo IVA è tenuto ad emettere un’autofattura.
Il processo è sostanzialmente simile a quello già descritto nel paragrafo precedente, con la sola eccezione del profilo documentale, per cui il cessionario/committente nazionale deve:
Si ritiene consigliabile allegare sempre all’autofattura una copia della fattura ricevuta dal fornitore e di riportarne gli estremi nella descrizione del documento emesso.
(fonte: fiscopiu.it)